Requisiti del raggruppamento nei servizi: cumulo e derogabilità dell’art. 68 (Cons. Stato n. 9599 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei raggruppamenti temporanei di imprese l’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023 non introduce, per gli appalti di servizi e forniture, il principio della necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione di ciascun operatore e la quota di prestazione assunta. La regola generale suppletiva resta quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme, salva specifica previsione della lex specialis che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota da parte dei singoli esecutori. La norma ha natura derogabile, in coerenza con l’art. 68, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 36 del 2023 e con l’art. 63, par. 2, della direttiva 2014/24/UE. L’interpretazione della legge di gara non integra esercizio di potere amministrativo e non è riservata alla stazione appaltante, ma è sindacabile dal giudice secondo le regole ermeneutiche.

Il Fatto

Il Ministero delle Infrastrutture e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto hanno indetto una gara europea a procedura aperta per il supporto al monitoraggio e alla conduzione dei grandi contratti informatici e per l’ammodernamento dei sistemi e il monitoraggio del traffico marino. L’aggiudicazione è stata disposta in favore di un raggruppamento non ancora costituito.

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Lazio, deducendo la mancata esclusione dell’aggiudicataria per difetto dei requisiti del responsabile unico delle attività contrattuali e vizi delle valutazioni tecniche. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, contestando l’ammissione della ricorrente principale per mancata dimostrazione del requisito esperienziale in capo a una mandante. Il TAR ha accolto entrambi i ricorsi, annullando ammissioni, valutazioni, graduatoria e aggiudicazione. Avverso la sentenza hanno proposto separati appelli l’Amministrazione, la ricorrente principale e quella incidentale; i giudizi sono stati riuniti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione processuale sollevata dall’aggiudicataria, secondo cui il TAR avrebbe acquisito documenti non in possesso della stazione appaltante, ampliando il thema decidendum. La censura è infondata: il ricorso introduttivo contestava già la carenza dei requisiti del soggetto indicato come responsabile unico, e le difese successive ne costituiscono mera illustrazione. L’acquisizione documentale è stata disposta su istanza istruttoria di parte, non d’ufficio.

Nel merito del requisito esperienziale, la Corte esclude l’eccesso di potere giurisdizionale. L’interpretazione della lex specialis non integra esercizio di potere pubblico né valutazione discrezionale: è attribuzione di significato a un testo, sindacabile in sede giurisdizionale. La tesi della stazione appaltante non è vincolante e vale al più come criterio interpretativo ex art. 1362 c.c.

L’art. 6.3.1 del capitolato tecnico richiede almeno dieci anni di esperienza nel ruolo di responsabile di contratti di monitoraggio presso pubbliche amministrazioni su contratti informatici. L’uso del sostantivo “responsabile” indica una figura unica e apicale, non un ruolo di componente o corresponsabile di un team. Il criterio sistematico conferma questa lettura, perché solo il ruolo apicale assicura le capacità di gestione di gruppi, decisione e governo dei contratti richieste dalla stessa clausola. Non rientra nel perimetro la responsabilità di una singola area o di un servizio specifico, neppure quando coincida con la raccolta delle informazioni di monitoraggio. I principi del risultato e del favor partecipationis sono invocati in modo suggestivo e non incidono su una clausola chiara.

La Corte accoglie invece il motivo sull’art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023. Dopo aver ricordato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 27 del 2014 e la sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 28 aprile 2022, C-642/20, il Collegio ritiene che il comma 11 non abbia esteso ai servizi e alle forniture la regola della corrispondenza tra qualificazione e quote di esecuzione. Il rinvio all’allegato II.12, il cui art. 30 ripete la disciplina previgente, vale per i soli lavori; i servizi costituiscono prestazione unitaria non scindibile. La norma ha poi natura derogabile, perché l’art. 68, comma 4, lett. b) consente alla stazione appaltante di specificare nei documenti di gara le modalità di soddisfacimento dei requisiti, in coerenza con la direttiva 2014/24/UE.

Nella specie l’art. 6.4 del disciplinare prevede espressamente che il requisito dell’elenco dei servizi analoghi sia posseduto dal raggruppamento nel complesso. Il ricorso incidentale va quindi rigettato, con assorbimento del motivo sull’errore materiale e delle censure riproposte. Le spese dei due gradi sono integralmente compensate per complessità e novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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