Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 664 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza quando l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, non abbia dato esecuzione al giudicato, anche parzialmente. Il titolo esecutivo formatosi davanti al giudice del lavoro e ritualmente notificato è idoneo a fondare il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm.. L’inottemperanza è dichiarata anche in assenza di contestazione dell’an e del quantum da parte dell’amministrazione costituita. Il giudice assegna un nuovo termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero al riconoscimento in favore della ricorrente del beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la “carta elettronica” prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2020/21. La sentenza, pubblicata il 14.12.2023, era stata notificata all’amministrazione in data 12.01.2024.

Decorso il termine dilatorio senza alcun pagamento, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di erogazione della Carta Docente per euro 1.500,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese. L’amministrazione si costituisce con memoria di stile. Alla camera di consiglio del 20 febbraio 2025 il ricorso è trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata ritualmente. Da tale notificazione decorre il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il termine risulta ampiamente spirato.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha eseguito alcun pagamento, neppure parziale. L’amministrazione resistente, costituita con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum.

Su queste basi il ricorso è fondato e deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo. Il Collegio assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per eseguire integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti. Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione, sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il dispositivo accoglie il ricorso, accerta l’inottemperanza, ordina il pagamento nel termine e nomina il commissario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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