L’acquisizione dell’area pertinenziale richiede il contraddittorio e la motivazione del percorso logico (TAR Toscana n. 36 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui il Comune accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione e determina l’estensione dell’area pertinenziale da acquisire è autonomamente impugnabile e il termine decorre dalla sua notificazione, non dal verificarsi dell’effetto acquisitivo ope legis. Quando manchi nello strumento urbanistico un indice edilizio che consenta di applicare il criterio dell’art. 31, terzo comma, d.P.R. 380/2001, la determinazione dell’area pertinenziale non è vincolata e deve essere adottata nel contraddittorio con il privato. Il limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita opera come limite massimo e non come spazio di determinazione insindacabile: l’amministrazione deve rendere trasparente il percorso logico seguito nel caso concreto con adeguata motivazione. È inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione del regolamento comunale che prevede criteri suppletivi, se il Comune non ne ha fatto applicazione.

Il Fatto

Il Comune di Pietrasanta ha ordinato la demolizione di opere abusive realizzate senza permesso di costruire su un terreno di proprietà della ricorrente. Accertata la permanenza delle opere oltre il novantesimo giorno dalla notificazione del provvedimento sanzionatorio, il Comune ha disposto l’acquisizione dell’area di sedime e di quella pertinenziale con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 196, comma 3, L.R.T. 65/2014, notificata il 02.10.2020.

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza e, in parte qua, la delibera consiliare che aveva definito i criteri residuali per individuare l’area acquisibile. Ha dedotto la violazione delle garanzie procedimentali e il difetto di motivazione sulla estensione dell’area pertinenziale. Il Comune ha eccepito la irricevibilità del ricorso per tardività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità. Oggetto dell’impugnazione non è l’effetto acquisitivo che si produce ope legis, ma l’atto che accerta l’inottemperanza e determina la misura dell’area pertinenziale trasferita al patrimonio comunale. Rispetto a tale atto, notificato il 02.10.2020, il ricorso notificato il 30.11.2020 è tempestivo.

Nel merito le censure sono fondate. Il Comune ha dato atto che lo strumento urbanistico vigente non prevede un indice edilizio per la zona interessata, rendendo inapplicabile il criterio dell’art. 31, terzo comma, d.P.R. 380/2001. Ha altresì escluso il criterio residuale del proprio regolamento, che prevede l’acquisizione di una fascia di cinque metri lungo il perimetro, perché uno dei manufatti è costruito in aderenza a un fabbricato legittimo. Ha quindi ritenuto adeguata l’acquisizione di 642 mq lungo i lati liberi, senza ulteriori precisazioni.

Tale determinazione non costituisce stretta applicazione di criteri predeterminati da fonte normativa superiore. È frutto di un processo valutativo che, secondo i principi della legge n. 241/1990, doveva essere adottato in contraddittorio con la parte privata, trovando le garanzie procedimentali applicazione ogni volta che l’azione amministrativa non abbia carattere vincolato.

Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 4418/2018: la misura pari a dieci volte la superficie utile abusivamente costruita non è il limite entro cui l’amministrazione può determinare insindacabilmente la superficie da acquisire, ma il limite massimo entro il quale operare in aderenza al criterio urbanistico o, se inapplicabile, secondo valutazione caso per caso sorretta da adeguata motivazione. Il Comune non ha reso trasparente il percorso logico seguito e è incorso nel vizio dedotto.

Quanto all’impugnazione del regolamento, il Comune non ha applicato alcuno dei criteri specifici ivi previsti, adottando una soluzione ritagliata sul caso concreto. Manca quindi l’interesse all’impugnativa. Il ricorso è accolto nei limiti indicati e per la residua parte inammissibile, con compensazione delle spese. Il Collegio, in accoglimento dell’istanza di riesame ex art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, ammette la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi con separato decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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