Regressione tariffaria e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 2605 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di regressione tariffaria applicata alle strutture private accreditate, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando ha contenuto meramente patrimoniale e verte sull’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio. Non rileva che siano impugnate deliberazioni di ridefinizione della regressione né che l’atto sia adottato all’esito di un procedimento amministrativo. L’ASL è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa, perché il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento, e il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali. Restano estranee a tale giudizio le censure che investono l’esercizio del potere di programmazione sanitaria, il cui sindacato è riservato al giudice amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente è una struttura accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di prestazioni di patologia clinica, ai sensi degli artt. 8-quater e seguenti del d.lgs. n. 502/1992. Con nota prot. 16491 del 25 gennaio 2023 l’ASL ha comunicato la chiusura del procedimento di recupero del saldo contabile per l’anno 2015, quantificando la regressione tariffaria in poco meno di un milione di euro a carico della struttura.
La società ha impugnato tale nota davanti al TAR Campania, unitamente agli atti presupposti, deducendo il difetto di motivazione, l’irragionevolezza della delibera e la violazione di precedenti giudicati formatisi su decreti ingiuntivi ottenuti per il pagamento delle prestazioni. L’Amministrazione ha eccepito la tardività dell’impugnazione e, nel merito, l’infondatezza. Nelle memorie conclusive la stessa ricorrente ha prospettato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, in conformità ai propri precedenti (Sez. IX, nn. 3645/2025, 6207/2025 e 7244/2024) e alle ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 32259 e n. 32265 del 21 novembre 2023, richiamate integralmente ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il percorso argomentativo muove da un dato: non risultano impugnati gli atti di programmazione regionale che definiscono i tetti di spesa. La regressione tariffaria opera come meccanismo cui le strutture accreditate sono sottoposte convenzionalmente, sicché gli atti gravati sono strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui l’ASL si ritiene titolare.
Il giudice richiama il principio delle Sezioni Unite: esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. le controversie a contenuto meramente patrimoniale, attinenti al rapporto interno tra p.a. concedente e concessionario, schematizzabili nel binomio obbligo-pretesa, senza che rilevi un potere d’intervento riservato alla p.a. per la tutela di interessi generali.
Nel caso concreto l’Amministrazione si è limitata a indicare l’importo di un pagamento dovuto per crediti certi, liquidi ed esigibili, determinati sulla base dei risultati del tavolo tecnico. Ne segue che gli atti impugnati sono paritetici.
Il Tribunale esclude che assumano rilievo l’impugnazione delle delibere di ridefinizione della regressione, la circostanza che gli atti siano stati adottati all’esito di un procedimento, o la dedotta violazione del giudicato. Le censure riguardano le modalità, i tempi e il quantum della regressione, non l’esercizio del potere di programmazione sanitaria.
Restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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