Requisiti tecnici dei capi non essenziali e favor partecipationis (Cons. Stato n. 8443 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La difformità dell’offerta dalle caratteristiche tecniche previste negli atti di gara giustifica l’esclusione, anche in assenza di espressa comminatoria, solo quando la lex specialis qualifichi tali caratteristiche come minime essenziali in modo certo, per espressa definizione o per descrizione che ne riveli in modo evidente il carattere essenziale. Ove permanga un margine di ambiguità, prevale l’interpretazione rispettosa del favor partecipationis e della tassatività delle cause di esclusione. Le specifiche tecniche richiamate come parametro di un criterio di valutazione dell’offerta tecnica costituiscono oggetto di valutazione discrezionale della commissione, non requisito minimo essenziale, e la non integrale rispondenza dell’offerta non integra aliud pro alio.
Il Fatto
Una società, gestore uscente in proroga, impugna davanti al giudice amministrativo l’aggiudicazione a un’altra impresa di un appalto di servizi di noleggio e lavaggio di indumenti per il personale di un’agenzia regionale, nonché il successivo provvedimento di rettifica dei punteggi per errore di calcolo. Alla procedura partecipano solo due concorrenti, con un divario iniziale di 0,34 punti, divenuto di 3,54 dopo la rettifica.
La ricorrente deduce la difformità dell’offerta aggiudicataria rispetto alle caratteristiche tecniche degli indumenti indicate nell’allegato al capitolato, chiedendo l’esclusione o un punteggio inferiore. La controinteressata propone ricorso incidentale. Il TAR Emilia-Romagna respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti, dichiarando improcedibile quello incidentale. La società soccombente appella, reiterando la prima e la quarta censura di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la regola sull’esclusione per difformità dai requisiti minimi. L’art. 16, comma 4, del disciplinare impone di rispettare, a pena di esclusione, “le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara”. Tuttavia le caratteristiche degli indumenti, richiamate dagli artt. 2 e 3.1 del capitolato speciale e dettagliate nell’allegato “A”, non assurgono a requisiti minimi essenziali. L’allegato le qualifica come “specifiche tecniche del tessuto” o “ulteriori caratteristiche”, senza comminatoria espulsiva e senza definizione univoca del carattere essenziale.
I requisiti minimi essenziali, secondo la sistematica del capitolato, sono quelli indicati in premessa all’allegato stesso: conformità ai regolamenti CE n. 1272/2008 e n. 1907/2006, alla legge n. 55 del 2010, al regolamento UE n. 1007/2011, all’allegato del d.m. 9 dicembre 2020 sui CAM e alle norme tecniche UNI/ISO. L’art. 18.1, punto 4, del disciplinare conferma che le specifiche tecniche operano come parametro del criterio di valutazione, attribuendo il punteggio in funzione della qualità generale e dell’idoneità alle attività cui i capi sono destinati. Il punteggio intermedio assegnato all’aggiudicataria riflette la non integrale corrispondenza, entro i limiti del sindacato di manifesta irragionevolezza; quello massimo riconosciuto all’appellante conferma la coerenza del metodo. Il richiamo è al precedente Cons. Stato, V, n. 3345 del 2025 e a Cons. Stato, III, n. 7102 del 2024.
Il secondo motivo concerne il sub-criterio 3.2, relativo al progetto di riutilizzo dei prodotti tessili a conclusione del contratto, redatto secondo i CAM. La clausola del disciplinare diverge dal punto C, lett. d), n. 5, del d.m. 9 dicembre 2020, che richiede la dimostrazione dell’attuazione sistematica di misure già adottate nei precedenti contratti: divergenza rimasta inoppugnata. Il rinvio ai CAM è limitato ai modelli di attività di recupero, non alla prova delle misure attuate. Il disciplinare assume a parametro il progetto sintetico delle azioni che l’operatore si impegna a svolgere e non richiede la produzione di atti negoziali: le incongruenze degli accordi allegati non sono pertinenti. L’aggiudicataria ha presentato un triplice modello di recupero, coerente con la lex specialis.
La reiezione dell’appello principale rende improcedibile quello incidentale condizionato. Quanto alla richiesta dell’agenzia di includere nelle spese i c.d. oneri riflessi, la statuizione di primo grado ne costituisce riforma parziale: la questione andava devoluta con appello incidentale e la richiesta è inammissibile. Le spese sono compensate per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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