ZFU Sisma Centro Italia, non basta la sede formale per l’agevolazione (Cons. Stato n. 7830 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le agevolazioni per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia spettano solo alle imprese che svolgono effettivamente la propria attività, anche soltanto amministrativa, in un ufficio o locale situato all’interno della zona. La formale fissazione della sede legale nel perimetro agevolato, non accompagnata dall’esercizio reale dell’impresa, non integra il presupposto e non persegue la finalità di promozione del territorio. In materia di aiuti di Stato, l’onere della prova sui presupposti del beneficio grava sul privato richiedente, anche in forza dell’art. 64 c.p.a. Il fatto può essere provato mediante presunzioni semplici precise, gravi e concordanti, non contraddette da elementi significativi della controparte. Le risultanze di un sopralluogo che attestino l’assenza di dipendenti e la condivisione dei locali tra più imprese costituiscono indizio rilevante dell’assenza di attività effettiva.

Il Fatto

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy revocava alla società appellante l’agevolazione prevista dall’art. 46 d.l. n. 50 del 2017, convertito in legge n. 96/2017, concessa per un importo di poco inferiore ai ventottomila euro. Il provvedimento si fondava su un’ispezione nel corso della quale non era stato rinvenuto alcun dipendente o rappresentante presso la sede legale della società, ubicata in un comune compreso nel perimetro della Zona Franca Urbana.

La società impugnava la revoca davanti al TAR Marche, che respingeva il ricorso con la sentenza n. 526/2024. Il Tribunale riteneva sufficienti le risultanze ispettive, unite alla circostanza che quell’indirizzo risultava indicato come sede legale da undici imprese, per escludere l’effettivo svolgimento dell’attività. Considerava inoltre la revoca un atto dovuto, non manifestazione di autotutela, con esclusione dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990. Proponeva appello la società, dolendosi della mancata valutazione della documentazione prodotta e dell’errata interpretazione delle circolari ministeriali.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i due motivi e li ritiene infondati. Muove dalla lettura dell’art. 3 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, che richiede la presenza di un ufficio o locale destinato all’attività, anche amministrativa, all’interno della zona franca. Per le attività non sedentarie si aggiunge, in via alternativa, la presenza di almeno un dipendente a tempo pieno o parziale che ivi svolga la totalità delle ore, oppure la realizzazione di almeno il 25% del volume d’affari mediante operazioni effettuate nella zona. Le circolari del 2019 e del 2022 confermano la necessità di una sede o unità locale effettivamente operativa.

Da tali disposizioni la Corte ricava che non è sufficiente la fissazione formale di una sede non accompagnata dall’effettivo svolgimento dell’attività economica. Diversamente, l’agevolazione perderebbe la sua finalità di promozione delle aree colpite dal sisma.

Sul piano probatorio il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, data la natura eccezionale del beneficio e il divieto di aiuti di Stato, l’onere della prova ricade sul privato. Soccorrono l’art. 64 c.p.a. e il ricorso alle presunzioni semplici: il fatto ignoto può desumersi da elementi noti, purché precisi, gravi e concordanti e non contraddetti da prove contrarie significative.

Applicando tali criteri, la Corte valorizza le risultanze del sopralluogo: nessun dipendente presente; tre imprese subconduttrici dei medesimi locali con una o due postazioni complessive; una sola targa esterna riconducibile alla sublocatrice. Tali elementi integrano un indizio particolarmente significativo dell’assenza di concreta attività. Le giustificazioni dell’appellante — documentazione contabile conservata nei locali, assemblee annuali di bilancio, assenza del titolare per la natura itinerante dell’attività — sono giudicate insufficienti e, in parte, generiche e non documentate. Irrilevante il deposito della contabilità presso una società che opera nell’elaborazione elettronica dei dati contabili. Marginale lo svolgimento dell’assemblea annuale.

Quanto all’attività operativa, la stessa appellante ha dichiarato di svolgerla sull’intero territorio nazionale, senza indicare la quota realizzata nella zona franca. La Corte respinge quindi l’appello e condanna la società al pagamento delle spese del grado, liquidate in misura ridotta per la serialità della controversia. Nulla è invece argomentato, in via autonoma, sulla qualificazione della revoca come atto dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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