Illegittima ammissione con segnalazione formalistica non sanabile della seconda graduata ma il ricorso del terzo classificato è respinto per infondatezza delle censure contro l’aggiudicataria (TAR Lombardia n. 2450 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concorrente terzo classificato in una procedura di gara ha interesse al ricorso avverso l’aggiudicazione solo se impugna la posizione di entrambi i concorrenti che lo precedono in graduatoria, dovendo dimostrare che l’eventuale accoglimento delle censure sia idoneo a travolgere le posizioni di entrambe le imprese e a procurargli l’utilità del bene della vita. È illegittima l’ammissione alla gara del concorrente le cui dichiarazioni bancarie non rechino un chiaro riferimento al lotto di partecipazione, non siano corredate da dichiarazione di copia conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 o contengano attestazioni meramente generiche sull’idoneità a far fronte agli impegni economici derivanti dall’aggiudicazione, atteso che la verifica dei requisiti attiene alla fase di ammissione e non è sanabile ex post. Nell’ambito del nuovo Codice dei contratti pubblici, i principi del risultato e della fiducia impongono di superare approcci formalistici: la stazione appaltante legittimamente valuta come sufficiente la documentazione composta da fatture dettagliate, correlate a ordini e documenti di trasporto, e la nozione di forniture analoghe non richiede l’identità delle prestazioni ma la riconducibilità al medesimo settore imprenditoriale e professionale.
Il Fatto
La società committente indiceva una procedura aperta per la fornitura di mezzi e attrezzature per la gestione del verde della città di Milano, suddivisa in lotti. L’impresa ricorrente partecipava per l’affidamento del Lotto 2 e, all’esito della gara, si classificava al terzo posto, preceduta da due società concorrenti. A seguito dell’istanza di accesso agli atti, il ricorrente veniva a conoscenza delle irregolarità riscontrate nella documentazione amministrativa presentata dalle due concorrenti meglio graduate, regolarizzate tramite soccorso istruttorio. Avendo appreso dell’aggiudicazione del Lotto 2 alla prima classificata, il ricorrente proponeva ricorso, deducendo l’illegittimità dell’ammissione alla gara di entrambe le controinteressate, lamentando la violazione della lex specialis in relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affrontato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando come il concorrente terzo classificato abbia interesse all’impugnazione solo se le sue censure siano dirette a travolgere le posizioni di entrambi i concorrenti che lo precedono in graduatoria. Poiché il ricorso conteneva doglianze sia nei confronti della seconda classificata sia dell’aggiudicataria, il ricorso è stato dichiarato ammissibile, anche in considerazione della documentazione di fatto valutata per la seconda classificata nonostante l’inversione procedimentale ex art. 107 del D.Lgs. n. 36/2023.
Esaminando prioritariamente le censure contro la seconda classificata, il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, in quanto le referenze bancarie prodotte risultavano carenti sotto molteplici profili: recavano il riferimento esclusivo a un altro lotto della procedura, non erano corredate dalla dichiarazione di copia conforme e una di esse conteneva un’attestazione meramente generica. La valutazione della stazione appaltante è stata considerata in contrasto con la lex specialis, non potendo le carenze essere sanate dal principio del risultato o dalla documentazione già in possesso dell’amministrazione. Il Collegio ha disposto l’esclusione della seconda classificata, assorbendo gli ulteriori motivi proposti nei suoi confronti.
Il Collegio ha quindi scrutinato i motivi avverso l’aggiudicataria. Ha ritenuto infondato il motivo riguardante la mancata comprova della capacità tecnica, in quanto la documentazione prodotta, consistente in fatture dettagliate correlate a ordini e documenti di trasporto, è stata valutata dalla stazione appaltante come idonea a dimostrare l’avvenuta esecuzione delle forniture pregresse, senza che fosse necessario pretendere un formalismo non presente nella prassi dei rapporti commerciali tra privati. Tale valutazione è stata ritenuta espressione di discrezionalità tecnica e coerente con i principi del risultato e della fiducia del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Il Collegio ha infine respinto anche il quinto motivo di ricorso, riguardante la mancata esecuzione di forniture analoghe. Ha richiamato il principio per cui l’analogia non va intesa come identità delle prestazioni, ma come riconducibilità al medesimo settore imprenditoriale e professionale, confermando la legittimità della valutazione della stazione appaltante, la quale aveva ritenuto qualificato un operatore con esperienza nella fornitura di un’articolata gamma di attrezzature per la cura professionale del verde. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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