Sanzione per inottemperanza alla demolizione: natura di illecito permanente e irrilevanza della prescrizione (TAR Molise n. 199 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’illecito amministrativo per l’inottemperanza all’ordine di demolizione di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 ha natura di illecito omissivo permanente, sicché il termine di prescrizione decorre solo dalla demolizione dell’abuso, che ne costituisce l’evento conclusivo. La sanzione pecuniaria ivi prevista prescinde dal previo formale atto di accertamento dell’inottemperanza e dalla sua notifica, essendo sufficiente la constatazione dell’inottemperanza anche a mezzo di verbale della polizia locale, senza che trovi applicazione l’art. 14 della legge n. 689/1981. La sanzione ha natura afflittiva ed è legittimamente irrogata al proprietario dell’area, destinatario dell’ordinanza di demolizione, in ragione del carattere reale di tale ordine, salva la prova della propria estraneità e dell’attivazione di iniziative idonee a ottenere il ripristino.
Il Fatto
Il Comune di Campobasso aveva irrogato la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo, accertata dalla polizia locale. I destinatari del provvedimento sanzionatorio, proprietario ed esecutore delle opere, impugnavano l’ordinanza deducendo plurimi vizi: intervenuta prescrizione, difetto di un previo formale accertamento dell’inottemperanza, decadenza per mancata notifica del verbale di accertamento, mancata adozione dell’atto di acquisizione al patrimonio comunale, erronea determinazione della sanzione e illegittima irrogazione al proprietario formale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha respinto il ricorso richiamando il quadro ricostruttivo dell’Adunanza Plenaria n. 16/2023, che qualifica l’inottemperanza all’ordine di demolizione come illecito amministrativo omissivo propter rem ad effetti permanenti, distinto dal primo illecito commissivo della realizzazione abusiva. La mancata ottemperanza determina la perdita ipso iure della proprietà e la doverosa irrogazione della sanzione pecuniaria, quale misura coercitiva indiretta volta a indurre il responsabile alla rimozione dell’abuso.
Quanto alla prescrizione, il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 28 della legge n. 689/1981, richiamando l’orientamento per cui l’illecito omissivo permanente non è soggetto a prescrizione finché perdura l’inottemperanza: il termine decorre soltanto dalla demolizione, mai avvenuta nel caso di specie.
In relazione all’accertamento dell’inottemperanza, la sentenza ha chiarito che il comma 4-bis dell’art. 31 richiede la mera “constatazione” dell’inottemperanza, senza esigere un formale atto di accertamento né la sua notifica, diversamente dal comma 4 della stessa disposizione, che la prevede solo come titolo per l’immissione nel possesso e la trascrizione dell’acquisto. La giurisprudenza richiamata dai ricorrenti è stata ritenuta inconferente perché relativa all’acquisizione gratuita. Il Collegio ha inoltre valorizzato il contegno procedimentale degli interessati, destinatari di reiterati inviti alla demolizione e dell’atto di constatazione dell’inottemperanza, senza che avessero dedotto ragioni di impedimento.
Quanto alla determinazione dell’importo, il TAR ha ritenuto legittima l’applicazione dei criteri della delibera di Giunta comunale n. 188/2016, che aveva parametrato la sanzione al costo di costruzione, con conseguente applicazione del massimo edittale di € 20.000,00 per superamento del limite calcolato. Infine, in ordine alla legittimazione passiva, il Collegio ha richiamato il carattere reale dell’ordine di demolizione: il proprietario, destinatario dell’ordine, è legittimamente assoggettato anche alla sanzione pecuniaria, salva la prova della propria estraneità all’abuso e dell’attivazione di iniziative idonee a costringere l’autore al ripristino, prova non fornita nel caso di specie.
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Nota della Redazione
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