Rigetto ricorso resa di conto se agente contabile estraneo alla gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 17 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., il giudice definisce la controversia con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. L’istanza della Procura contabile diretta alla fissazione del termine per la presentazione del conto giudiziale deve essere rigettata quando risulti che il soggetto indicato non ha gestito la struttura e non è titolare di alcun obbligo di resa del conto. La cessazione della materia del contendere presuppone che il conto sia stato effettivamente presentato dal medesimo agente contabile o formato d’ufficio.

Il Fatto

La Procura Regionale chiedeva al Giudice monocratico di fissare, nei confronti di un’agente contabile esterno di un comune, il termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, con riferimento alla gestione di una struttura ricettiva. L’istanza chiedeva inoltre l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento, la fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente e, in ultimo, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in caso di presentazione del conto.

Il Giudice monocratico, con proprio decreto, fissava i termini per la presentazione e il deposito del conto. Successivamente il comune comunicava che, a seguito della notifica dei decreti e di un confronto con la banca dati dell’anagrafe tributaria, le strutture interessate avevano trasmesso il conto giudiziale, debitamente parificato. Da tale comunicazione emergeva che il conto per l’esercizio 2018 era stato depositato da un altro agente contabile, a seguito di subentro nella gestione della struttura ricettiva. La Procura chiedeva allora la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio, insistendo per la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce anzitutto il rito del giudizio per resa di conto. Il procedimento, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., viene definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. A sostegno richiama le sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/1029 della Sezione giurisdizionale per le Marche, le sentenze nn. 182/2019, 183/2019 della Liguria, la sentenza n. 35/2017 dell’Umbria e la sentenza n. 472/2016 della Campania.

Passando al merito, il giudice rileva che dagli atti è emerso come la struttura indicata per l’anno 2018 non sia stata gestita dal soggetto passivo del giudizio. A carico di quest’ultimo, pertanto, non risulta sussistente alcun obbligo di resa del conto giudiziale in questione. Il conto risulta infatti depositato da altro agente contabile, subentrato nella gestione.

Su questa base l’istanza della Procura contabile viene rigettata. Il giudice revoca preliminarmente il decreto precedentemente emesso e non dispone alcuna pronuncia sulle spese. La decisione è assunta in composizione monocratica e definisce il giudizio secondo il rito proprio della resa di conto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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