Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 59 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, disciplinato dagli artt. 141, 142, 143 e 144 c.g.c., l’intervenuto deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. Il giudizio introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c. è definito con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

Con ricorso depositato il 24 ottobre 2023, la Procura Regionale chiedeva al Giudice designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., di fissare nei confronti dell’agente contabile ed economo del Comune, per l’esercizio finanziario 2016, il termine per la presentazione del conto giudiziale, con previsione di sanzione pecuniaria in caso di inadempimento e fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio.

Il Giudice monocratico, con decreto n. 83 del 14/11/2023, fissava il termine per il deposito. In data 15/01/2024 l’Amministrazione faceva pervenire, tramite il servizio di “Deposito degli Atti e dei Documenti” (DAeD), il conto giudiziale depositato dall’agente contabile e parificato per l’anno 2016. Con istanza del 22/01/2024 il P.M. chiedeva la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha anzitutto rilevato che il conto relativo all’anno 2016 risulta acquisito alla Segreteria della Sezione in ottemperanza al decreto n. 83/2023. Tale evenienza esaurisce l’interesse che aveva giustificato l’introduzione del giudizio di resa di conto.

Quanto al regime processuale, la Corte ha precisato che il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., viene definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c. A sostegno, la Sezione ha richiamato i precedenti delle Sezioni giurisdizionali per le Marche, la Liguria, l’Umbria e la Campania, che hanno qualificato in tal senso il provvedimento conclusivo.

Su questa base, accertato in atti il deposito del conto, il Giudice — in accoglimento delle richieste del P.M. — ha dichiarato estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio indicato in epigrafe.

La Corte ha tuttavia cura di delimitare l’ambito della pronuncia: restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. La declaratoria di cessazione della materia del contendere, dunque, non preclude il successivo controllo sulla regolarità del documento contabile.

Infine, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *