Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 63 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141 c.g.c., l’avvenuto deposito dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile, in ottemperanza al termine fissato con decreto, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La sentenza che definisce il giudizio è non appellabile ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, rimesse al Magistrato designato relatore nell’ambito del procedimento di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c..

Il Fatto

La Procura Regionale ha chiesto al Giudice monocratico la fissazione di un termine per la presentazione dei conti giudiziali relativi a più esercizi finanziari, riferiti al rapporto di tesoreria intercorso tra una banca e un ente locale. La richiesta riguardava il deposito dei conti, con previsione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento e, in tale evenienza, della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente contabile.

Il Giudice monocratico, con decreto, ha fissato il termine per il deposito. Successivamente l’Amministrazione ha trasmesso, mediante il sistema di deposito telematico, i conti giudiziali per gli esercizi indicati, corredati dalle rispettive determinazioni di parifica. La Procura ha quindi chiesto la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio, insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudizio per resa di conto è stato introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141 c.g.c. e viene definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. La Corte richiama sul punto una serie di pronunce conformi delle Sezioni giurisdizionali regionali, che confermano l’assetto processuale della materia.

Dagli atti acquisiti risulta che i conti, con le relative determinazioni di parifica, sono stati depositati dall’ente locale in ottemperanza a quanto disposto con il decreto di fissazione del termine. Questo dato fattuale è decisivo: l’oggetto del contendere — la mancata presentazione dei conti — è venuto meno per effetto del deposito intervenuto prima della definizione del giudizio.

La Corte accoglie quindi la richiesta del P.M. e dichiara estinto, per cessazione della materia del contendere, il giudizio. La decisione non si estende alla valutazione del contenuto del conto: restano infatti impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del medesimo, rimesse al Magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c.

Sul piano delle spese non vi è luogo a pronuncia. Viene così confermata la funzione tipicamente satisfattiva del giudizio di resa di conto: l’ordinamento appresta lo strumento processuale per ottenere il deposito, ma una volta che questo sia intervenuto, il giudizio si chiude senza statuizioni ulteriori sulla gestione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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