Obbligo di resa del conto giudiziale e qualifica di agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 23 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale presuppone l’accertata qualifica di agente contabile in capo al soggetto destinatario del relativo decreto di fissazione dei termini. Il provvedimento che impone la compilazione e il deposito del conto per una determinata annualità è annullabile quando, all’esito dell’istruttoria, risulti che l’opponente non rivestiva quella qualifica nel periodo di riferimento. La verifica va condotta con riferimento alla struttura effettivamente gestita e alla sua data di avvio, restando irrilevante l’eventuale omonimia o la riferibilità della contestazione a un diverso complesso ricettivo. Nel giudizio di opposizione ex art. 142 c.g.c. il giudice accerta il difetto della qualifica soggettiva e, in accoglimento, dispone l’annullamento del decreto.
Il Fatto
Il Giudice designato per la resa del conto giudiziale aveva emesso un decreto con cui fissava i termini per la presentazione, presso il Comune, del conto relativo all’esercizio finanziario 2019 e per il successivo deposito del conto parificato. Il provvedimento riguardava l’opponente nella qualità di agente contabile esterno, quale gestore di una struttura ricettiva, per la riscossione dell’imposta di soggiorno.
L’interessato ha proposto opposizione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando di aver rivestito la qualifica di agente contabile nel 2019. Ha dedotto di aver avviato l’attività ricettiva solo in epoca successiva, come risultante dalla segnalazione inviata per via telematica allo sportello competente. Il Pubblico Ministero non si è opposto, riservandosi di agire all’esito di ulteriore attività istruttoria su altra e diversa struttura.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ritenuto fondata l’opposizione, muovendo dalla verifica della qualifica soggettiva richiesta per l’insorgenza dell’obbligo di resa del conto. Alla luce della documentazione acquisita, la Corte ha accertato che per l’annualità 2019 l’opponente non rivestiva la qualifica di agente contabile in relazione all’attività di ricezione alberghiera oggetto di contestazione e, dunque, non era destinatario dell’obbligo di resa del conto giudiziale concernente il versamento dell’imposta di soggiorno.
L’accertamento si fonda su due elementi documentali. Da un lato, la ricevuta dello sportello unico di Maratea del 7 luglio 2020, relativa alla comunicazione di apertura della nuova attività ricettiva. Dall’altro, la nota dello stesso Comune del 15.01.2024, con cui l’ente, su richiesta della Procura contabile, ha precisato che la struttura segnalata in una determinata nota del 16.10.2020, individuata con un proprio codice identificativo, è diversa dalla struttura ricettiva individuata con altro codice e registrata in piattaforma nel 2018.
La Corte ha richiamato la funzione del S.U.A.P., soggetto pubblico unico di riferimento territoriale per i procedimenti relativi all’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. n. 160/2010, rilevando lo stretto legame funzionale e organizzativo tra tale sportello e le amministrazioni comunali, come precisato dall’art. 4 del medesimo d.p.r.
Ne è derivata la conferma del difetto della qualifica soggettiva di agente contabile in capo all’opponente per la struttura ricettiva individuata con il codice n. 12563 in relazione all’anno 2019, essendo la stessa operativa dal 2020. L’opposizione al decreto per resa di conto è stata pertanto accolta, con annullamento del decreto n. 69/2023. Le spese processuali, seguendo il principio della soccombenza ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c., sono state poste a carico dell’ente locale e liquidate in euro 410,00, oltre IVA e CPA, ai sensi del d.m. n. 55/2014.
Nota della Redazione
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