Residuo attivo e passività non soddisfatte nel concordato (Cass. civ. Sez. V n. 31973 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della procedura di fallimento, ora liquidazione giudiziale, ovvero di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 183, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, nel caso di chiusura della procedura a seguito di concordato con rientro in bonis del debitore, il residuo attivo, sul quale calcolare la differenza con il patrimonio netto dell’impresa o della società all’inizio del procedimento, deve essere determinato tenendo conto delle passività non ancora soddisfatte, ma da soddisfare in esecuzione del programma concordatario. Non può ritenersi che il soddisfacimento dei creditori derivi di per sé dall’omologazione del concordato, poiché la chiusura per concordato costituisce ipotesi autonoma e diversa da quelle previste dagli artt. 118 e 213 l. fall..

Il Fatto

All’esito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria notificava a una società cooperativa, già posta in liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all’esercizio provvisorio, un avviso di accertamento con cui rideterminava il reddito d’impresa del c.d. maxi-periodo fallimentare in oltre un milione e ottocentomila euro, in luogo della perdita dichiarata. Il periodo considerato andava dall’apertura della procedura al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, che aveva consentito il rientro in bonis della società.

La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che lo annullava. Nel giudizio interveniva la cessionaria di un credito d’imposta vantato dalla società. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. L’Agenzia delle Entrate proponeva allora ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di ricorso lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), c.p.c. L’Ufficio sosteneva che il residuo attivo dovesse coincidere con il valore dei cespiti, pari al costo fiscalmente riconosciuto delle immobilizzazioni, e non con il patrimonio netto risultante dalla sommatoria di perdite e utili degli esercizi provvisori.

In via preliminare, la Corte esamina l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente e la ritiene infondata. Il ricorso non sollecita una rivalutazione del materiale probatorio, ma censura l’interpretazione della nozione di residuo attivo. Il motivo è quindi correttamente formulato sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, num. 3), c.p.c.

Nel merito, il ricorso è infondato. La Corte richiama la lettera dell’art. 183, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, che definisce il reddito del periodo concorsuale come differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto all’inizio del procedimento, determinato secondo i valori fiscalmente riconosciuti. Nel caso concreto, la procedura si era chiusa per omologazione del concordato, con ritorno della società alla disponibilità del complesso aziendale, che non aveva mai interrotto l’attività per effetto dell’esercizio provvisorio.

Il punto decisivo è che il concordato non si è concluso con l’integrale soddisfacimento dei creditori: tale soddisfacimento era soltanto previsto dal piano e andava attuato. La chiusura della procedura concorsuale, osserva la Corte, non produce l’immediato pagamento dei creditori e non è equiparabile alla chiusura prevista dagli artt. 213 e 118, primo comma, nn. 1) e 2), l. fall., comportando invece, ai sensi dell’art. 135 l. fall. vigente ratione temporis, un effetto modificativo-estintivo del rapporto obbligatorio. Viene richiamato il precedente Cass. 10 aprile 1995, n. 4139.

Con la chiusura per omologazione cessano gli effetti dello spossessamento, sicché il residuo attivo va calcolato sul valore effettivo dei beni residui. Nel caso di specie si tratta di un complesso aziendale comprensivo di attività e passività non ancora soddisfatte. La Corte esclude che la circolare n. 42/E del 2004, richiamata dall’Ufficio, sia pertinente, poiché essa riguarda le ipotesi di chiusura per inesistenza del passivo o per integrale pagamento dei creditori, riconducibili agli artt. 118 e 213 l. fall.

Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione integrale delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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