Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate non si assorbono (Cass. pen. Sez. VI n. 40270 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, di cui all’art. 337 cod. pen., assorbe soltanto il minimo di violenza che si concretizza nell’opposizione al pubblico ufficiale che compie un atto del proprio ufficio, ma non gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali. In tal caso sono configurabili autonomamente il reato di lesioni personali e la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. È altresì configurabile l’aggravante comune di cui all’art. 61, primo comma, n. 10, cod. pen., poiché il particolare disvalore dell’avere cagionato lesioni volontarie a pubblici ufficiali esclude l’assorbimento nella fattispecie di resistenza. Le due aggravanti operano su piani differenti e sono pertanto compatibili: la prima attiene al profilo finalistico dell’azione, la seconda alla qualifica soggettiva della persona offesa.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 24.06.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palmi nei confronti di un imputato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, fatti commessi il 10 gennaio 2023.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: vizio della motivazione quanto alla lettura delle risultanze testimoniali, insussistenza dell’aggravante teleologica contestata al capo delle lesioni e indebita esclusione dell’assorbimento dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 10, cod. pen. nella condotta di resistenza. La questione centrale riguarda il rapporto tra il delitto di resistenza e le lesioni cagionate ai pubblici ufficiali.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La sentenza impugnata, letta come un unicum con quella di primo grado, ha fornito una completa valutazione delle prove e ha risposto con puntualità a tutte le questioni riproposte in sede di legittimità.

Dalle testimonianze qualificate dei due carabinieri, ritenute attendibili, risulta provato che l’imputato, trovato in possesso di un coltello a serramanico, dopo aver tentato di minimizzare l’accaduto e aver minacciato di morte gli operanti, si era scagliato contro di loro proprio per opporsi all’arresto, provocando le lesioni contestate.

Il primo motivo è aspecifico: contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, l’atto dell’ufficio cui l’imputato si era opposto era quello del suo arresto, come accertato dalle sentenze di merito. La Corte ribadisce che le condotte di minaccia e violenza rivolte ai pubblici ufficiali per costringerli a omettere atti del loro ufficio integrano il reato di cui all’art. 337 cod. pen., per il quale basta l’opposizione all’attività, indipendentemente dall’esito della condotta (Sez. VI n. 5459 del 08.01.2020).

Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati. Quanto all’aggravante teleologica, la Corte richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui il delitto di resistenza assorbe solo il minimo di violenza necessario all’opposizione, ma non gli ulteriori atti violenti che cagionino lesioni, sicché restano configurabili il reato di lesioni e l’aggravante del nesso teleologico (Sez. V n. 3117 del 29.11.2023).

Quanto all’aggravante comune, è il particolare disvalore dell’avere cagionato lesioni volontarie a una particolare categoria di offesi — nella specie i pubblici ufficiali — a escludere l’assorbimento nella fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen. (Sez. VI n. 25610 del 12.05.2025). Le due aggravanti sono compatibili perché operano su piani differenti: la prima attiene al profilo finalistico dell’azione, la seconda alla qualifica soggettiva della persona offesa.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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