Inammissibilità del ricorso per motivi non dedotti in appello (Cass. pen. Sez. 6 n. 1583 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di estradizione passiva, l’estensione al merito delle attribuzioni della Corte di cassazione non può spingersi sino al punto di onerarla di attività istruttoria e di valutazione degli atti: il sindacato di legittimità è di tipo cartolare, limitato alle informazioni allo stato acquisite. Le questioni concernenti presunte interferenze politiche nel procedimento estero, le condizioni di salute dell’estradando antecedenti al procedimento estradizionale e il radicamento familiare, sociale e lavorativo in Italia, se non proposte alla Corte di appello, sono inammissibili in sede di legittimità. Il requisito della doppia incriminabilità non è escluso dal mero richiamo a un’assoluzione in primo grado, quando la condanna sia stata confermata nei gradi successivi. La generica denuncia delle condizioni delle carceri dello Stato richiedente, non supportata da specifiche allegazioni, è inammissibile. La brevità della pena residua non costituisce di per sé ostacolo all’estradizione.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna aveva dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna all’Autorità giudiziaria albanese di un soggetto condannato dal Tribunale di Durazzo per il delitto di corruzione. La pronuncia d’appello, dopo aver dato atto della conferma della condanna da parte della Suprema Corte albanese, aveva ritenuto soddisfatto il requisito della doppia incriminabilità, essendo i fatti previsti come corruzione anche dalla legge italiana.
Avverso la sentenza favorevole all’estradizione, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo distinti motivi. Con gli scritti difensivi veniva denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione di presunte interferenze politiche nel sistema giudiziario albanese, alle gravi condizioni di salute dell’estradando e alla capacità delle strutture detentive albanesi di garantire cure adeguate. Ulteriori motivi riguardavano la mancata valutazione del radicamento familiare, sociale e lavorativo in Italia, l’errata valutazione della doppia incriminazione e le condizioni delle carceri albanesi.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha preliminarmente richiamato il principio, già affermato in tema di procedimento estradizionale, secondo cui l’estensione al merito delle attribuzioni di legittimità non può implicare lo svolgimento di attività istruttoria o una valutazione degli atti, restando fermo il sindacato cartolare, limitato alle informazioni allo stato acquisite. Su tale base, la Corte ha rilevato come i motivi di ricorso, ad eccezione del quarto e del quinto, prospettassero doglianze non devolute alla Corte di appello di Bologna. In particolare, le questioni relative alle interferenze politiche nel procedimento giudiziario albanese, alle condizioni di salute del ricorrente e al suo radicamento in Italia, essendo state sollevate solo in sede di legittimità, dovevano ritenersi inammissibili.
Quanto al quarto motivo, concernente la doppia incriminabilità, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per genericità. La sentenza impugnata aveva puntualmente descritto i reati contestati in Albania, dando atto che l’estradando aveva chiesto e ottenuto la definizione del giudizio con rito abbreviato e che la condanna era stata confermata in appello e dalle Sezioni unite della Suprema Corte albanese. A fronte di tali argomenti, il ricorso non indicava quali elementi, in fatto e in diritto, non fossero riconducibili alla corrispondente fattispecie di reato italiana. Il mero richiamo all’assoluzione in primo grado, ha chiarito la Corte, non esclude la doppia incriminazione, essendo la condanna definitiva intervenuta nelle fasi successive.
Il quinto motivo, relativo alle condizioni delle carceri albanesi, è stato ritenuto apodittico, mancando specifiche allegazioni e facendo riferimento a non meglio precisati rapporti internazionali. La Corte ha ricordato come la sentenza impugnata avesse già evidenziato la genericità di tali richiami, dando atto che i rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura avevano segnalato problemi solo con riferimento alle strutture psichiatriche giudiziarie e al sovraffollamento di alcune strutture. La giurisprudenza di legittimità più recente ha inoltre rilevato i progressi compiuti dall’Albania nell’ambito dello stato di diritto, che hanno portato all’avvio formale dei negoziati di adesione all’Unione europea, e ha ricordato che la visita del Comitato europeo per la prevenzione della tortura del 23 novembre 2021 non aveva segnalato casi di trattamenti inumani o degradanti.
Da ultimo, la Corte ha dichiarato il sesto motivo, relativo alla mancata valutazione della proporzionalità della pena residua, inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per non essere stato devoluto alla Corte territoriale, in quanto la brevità della pena da scontare non costituisce di per sé ostacolo all’estradizione. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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