Particolare tenuità deducibile in appello se il giudice omette il rilievo d’ufficio (Cass. pen. Sez. VII n. 3549 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato d’ufficio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen., la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale. Il motivo che si limiti a richiamare il dato ponderale, già valorizzato per l’applicazione del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, è generico e non supera il vaglio di ammissibilità. Del pari aspecifico è il motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, quando privo di concreti riferimenti a situazioni idonee a fondarne il riconoscimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva confermato la condanna alla pena di giustizia pronunciata nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Benevento per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Con il ricorso ha censurato l’affermazione di penale responsabilità, l’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La questione centrale attiene alla deducibilità in cassazione del difetto di motivazione del giudice d’appello che non abbia rilevato d’ufficio la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’indirizzo interpretativo secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua dell’art. 129 cod. proc. pen., la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19.01.2023, Camerano, Rv. 284160-01).
Il Collegio dichiara di condividere tale prospettiva ermeneutica, ma rileva che, sul piano applicativo, il motivo è del tutto generico. Esso si risolve, infatti, in un mero richiamo del dato ponderale che aveva già reso possibile l’applicazione del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, senza che vengano enucleati gli ulteriori presupposti richiesti per l’operatività dell’art. 131-bis cod. pen.
Quanto al primo motivo, la Corte lo reputa manifestamente infondato, oltre che reiterativo, avendo la Corte territoriale diffusamente esposto le ragioni a sostegno dell’inconsistenza della tesi difensiva della destinazione dello stupefacente a un consumo di gruppo, con argomentazioni che il ricorrente non ha efficacemente contrastato.
Ad analoghe conclusioni di aspecificità il Collegio perviene sul motivo relativo alla dedotta mancata applicazione delle attenuanti generiche. La censura è priva di concreti riferimenti a situazioni idonee a fondare il riconoscimento delle attenuanti medesime, risolvendosi in una doglianza meramente assertiva.
Le considerazioni svolte impongono, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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