Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel giudizio amministrativo (TAR Lombardia n. 225 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente, in prossimità dell’udienza di merito, dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione e chieda la declaratoria di improcedibilità, anche con riferimento ai profili risarcitori. La sopravvenuta carenza di interesse determina la cessazione della materia del contendere sul piano processuale e preclude ogni pronuncia di merito. Le spese di lite possono essere compensate per giusti motivi, in presenza di ragioni che ne giustifichino l’integrale reciproca soccombenza.

Il Fatto

Nel corso dell’anno scolastico 2021-2022, uno studente con disturbo specifico dell’apprendimento frequentava la classe seconda di un istituto di istruzione superiore. Allo scrutinio di giugno riportava votazioni insufficienti in più materie; una di esse veniva elevata dal Consiglio di Classe per consentire la sospensione del giudizio e l’ammissione agli esami di recupero.

Al termine delle prove di recupero, il Consiglio di Classe disponeva la non ammissione alla classe successiva. I genitori impugnavano il verbale e gli atti connessi davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione del piano didattico personalizzato, il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti, con contestuale domanda risarcitoria.

Con ordinanza cautelare la Sezione respingeva la domanda di sospensiva. In prossimità dell’udienza di merito, i ricorrenti depositavano atto di sopravvenuta carenza di interesse e chiedevano la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’atto depositato dai ricorrenti, con il quale questi hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso, anche con riguardo ai profili risarcitori, e hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite.

Alla luce di tale dichiarazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La cessazione dell’interesse alla decisione preclude al giudice ogni pronuncia sul merito delle censure originariamente proposte, le quali restano assorbite dalla sopravvenuta caducazione dell’interesse.

La Corte rileva che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato. La sopravvenuta improcedibilità opera sul piano processuale e non richiede l’esame delle questioni di diritto già affrontate in sede cautelare.

Quanto alle spese di lite, il Collegio le compensa integralmente per giusti motivi, in considerazione della peculiarità della vicenda e della sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio in via processuale.

La sentenza è soggetta all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 52, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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