Responsabilità 231 e doppia conforme: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 33791 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa degli enti, il ricorso per cassazione che, pur formalmente formulato come violazione di legge, si risolva in una mera contestazione fattuale delle risultanze di merito è inammissibile. Nel caso di doppia conforme, le motivazioni dei due provvedimenti di merito possono essere lette congiuntamente, per ricavarne la genesi ricostruttiva e cronologica della vicenda. Grava sul ricorrente l’onere di prospettare elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa, idonei a dimostrare una effettiva carenza motivazionale su punti decisivi. L’assenza di un modello organizzativo e la mancata codificazione di prassi per il ricevimento dei rifiuti integrano quel deficit organizzativo che fonda la responsabilità dell’ente.

Il Fatto

La società ricorrente è stata dichiarata responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies del d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione alla commissione, a suo vantaggio, del reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, per l’illegittima gestione di rifiuti pericolosi come se fossero non pericolosi. La Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato persona fisica per prescrizione del reato, mantenendo ferma la responsabilità dell’ente.

Avverso la sentenza di appello la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 25-undecies del d.lgs. n. 231 del 2001 per la mancata considerazione della figura dell’ingegnere ambientale e delle procedure standardizzate di trattamento, nonché la manifesta illogicità del provvedimento nella parte relativa all’autonomia dell’accertamento della responsabilità dell’ente rispetto alla prescrizione dichiarata per la persona fisica.

La Motivazione della Corte

La Cassazione riunisce i motivi, perché entrambi attengono, nella sostanza, a una critica all’accertamento della responsabilità operato dai giudici di merito. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il Collegio muove dalla constatazione che ci si trova dinanzi a un caso di doppia conforme, con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito, richiamando il precedente Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218.

Da questa lettura unitaria emerge come la genesi ricostruttiva e cronologica della vicenda sia il frutto della corretta analisi del quadro istruttorio. Le asserzioni difensive, pur formalmente formulate come violazioni di legge, si riducono a una mera contestazione fattuale delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa, tali da dimostrare un’effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame.

Quanto all’asserita rilevanza dell’ingegnere ambientale e delle procedure standardizzate, la Corte rileva che l’affermazione è genericamente formulata, senza alcun puntuale riferimento agli atti di causa, e si scontra con gli esiti dell’istruttoria dibattimentale. Da essi è emerso che non era stato adottato alcun modello organizzativo e che, in concreto, non era stata codificata alcuna prassi rispetto all’eventualità che presso l’impianto arrivassero rifiuti da trattare; né era stato preposto un dipendente qualificato ad effettuare le analisi necessarie. Tale deficit organizzativo ha reso possibile l’ingresso nello stabilimento, autorizzato al solo trattamento di rifiuti non pericolosi, anche di rifiuti pericolosi.

In ordine alla fase del trattamento, la funzionaria che ha proceduto all’accertamento ha riferito della presenza di rifiuti pericolosi analiticamente indicati e facilmente identificabili come tali, in assenza di qualunque indagine e documentazione sulla loro natura e provenienza. Non risultano contestate le affermazioni secondo cui erano stati chiesti senza esito i risultati delle analisi e la documentazione comprovante la provenienza dei rifiuti. Anche la deduzione sulla mancanza di prova dell’apprezzabile vantaggio per l’ente resta affidata a meri enunciati, non contestando la difesa l’affermazione della sentenza di appello sul punto.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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