Precedenti ostativi e pregressa fruizione del beneficio escludono la sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. I n. 18595 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa quando risulti già stata accordata in occasione di una precedente condanna a pena detentiva, nonché in presenza di precedenti penali la cui entità sia ostativa al beneficio. Il vincolo della continuazione tra fatti oggetto di distinti giudizi non elide la rilevanza dei precedenti ostativi e della pregressa fruizione del beneficio, che devono essere valutati con riguardo alla pena complessiva risultante dall’unificazione. In ogni caso, la pena da eseguire in conseguenza della continuazione non può giovarsi di un beneficio già consumato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, in sede di rinvio, riconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Monza del 30 novembre 2017 e i fatti residui di cui al presente giudizio (stalking e maltrattamenti familiari), ritenuti più gravi i primi. Rideterminava pertanto la pena in anni uno e mesi nove di reclusione, senza concedere la sospensione condizionale della pena.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 163, 164 e 168 cod. pen. La difesa sostiene che le due condanne risalenti rispettivamente al 2007 e al 2010, per ingiurie e minacce, erano state irrogate alla sola pena della multa, dichiarata estinta per effetto dell’indulto di cui alla legge n. 241/2006. L’unica condanna rilevante sarebbe quindi quella del Tribunale di Lecco, la cui pena, cumulata con quella oggetto di giudizio, non avrebbe determinato il superamento dei limiti edittali previsti dall’art. 163 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ritiene il ricorso infondato e lo rigetta. Dall’esame del casellario giudiziale emergono precedenti penali ulteriori rispetto a quelli menzionati dal ricorrente. In particolare, risulta una sentenza di condanna per simulazione di reato del Tribunale di Lecco, divenuta irrevocabile il 5 novembre 2019, alla pena di un anno di reclusione, con pena sospesa.
La Corte osserva che la predetta sentenza costituisce un precedente ostativo alla concessione del beneficio. L’entità della pena ivi inflitta, pari a un anno di reclusione, è tale da impedire la sospensione condizionale della pena inflitta con la sentenza impugnata, ancorché unificata, tramite la continuazione, con quella, anch’essa condizionalmente sospesa, di cui alla sentenza del 30 novembre 2017.
La censura della difesa risulta pertanto priva di fondamento. La Corte di appello ha correttamente applicato i principi in materia, avendo riguardo ai precedenti penali ostativi e alla pregressa fruizione del beneficio in altra occasione. La sentenza impugnata non merita, quindi, alcuna censura sotto il profilo della violazione di legge né del vizio di motivazione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene, altresì, rigettata la richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile, non legittimata a interloquire su statuizioni che non investono l’azione civile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 163 c.p. – Sospensione condizionale della pena
- Art. 164 c.p. – Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena
- Art. 168 c.p. – Revoca della sospensione