Associazione mafiosa e ne bis in idem, irretrattabile la contestazione aperta (Cass. pen. Sez. V n. 33784 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto associativo contestato in forma aperta, l’esercizio dell’azione penale è irretrattabile: la cognizione del giudice copre gli ampi confini temporali dell’imputazione, segnati a monte dalla data di inizio della condotta e a valle dalla conclusione del giudizio. Non è consentito al pubblico ministero delimitare il tempus commissi delicti originariamente contestato in forma aperta, perché ciò sottrae al vaglio del giudice una porzione temporale dell’imputazione e genera una proliferazione artificiosa dei procedimenti. Compete al giudice del rinvio accertare, mediante raffronto tra le imputazioni e le condotte accertate nei due giudizi, se sia stato in sostanza contestato un fatto storicamente identico a quello della pregressa accusa ritrattata: solo per il segmento coperto da giudicato opera la preclusione, restando legittima l’azione penale per la porzione successiva non ricompresa nella precedente contestazione.

Il Fatto

Il contribuente — qui imputato — è stato riconosciuto partecipe, con ruolo apicale, di un sodalizio di stampo mafioso a prevalente base familiare, operante in un comune del versante tirrenico calabrese. La vicenda processuale si snoda su più gradi: condanna in primo grado per il delitto associativo e per reati-scosso, parziale riforma in appello, quindi annullamento da parte della Corte di cassazione, che aveva ritenuto fondata l’eccezione difensiva sulla possibile improcedibilità per un precedente giudicato intervenuto in altro procedimento, con fatti in parte sovrapponibili.

Investita del rinvio, la Corte di appello ha distinto i segmenti temporali: ha dichiarato non doversi procedere per precedente giudicato quanto ai fatti anteriori a una certa data e ha affermato la responsabilità per la condotta associativa successiva, ormai non più coperta dalla contestazione del primo processo. Avverso tale pronuncia gli imputati propongono ricorso per cassazione, deducendo violazione del mandato rescindente, vizi motivazionali sulla partecipazione, sul ruolo apicale, sull’aggravante delle armi e sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il devolutum del giudizio di rinvio. La sentenza rescindente aveva rimesso al giudice di merito la sola delimitazione temporale del reato associativo, da operare previo confronto con i fatti già coperti dal giudicato, per verificare l’eventuale duplicazione dell’azione penale. Il principio affermato è che il pubblico ministero, una volta esercitata l’azione con l’addebito di un reato associativo in forma aperta, non può manipolare l’imputazione per sottrarre al processo un tratto temporale di condotta contestata.

Nel caso concreto, il giudice del rinvio ha dato risposta coerente: ha ravvisato l’identità dei fatti solo per il periodo cristallizzato nella precedente sentenza di condanna, dichiarando per quel segmento l’improcedibilità, e ha ritenuto legittimamente esercitata l’azione penale per la porzione successiva, non ricompresa nella precedente contestazione. La Corte reputa il ragionamento aderente ai principi richiamati e alle Sezioni Unite in tema di consumazione del potere di azione.

Quanto agli elementi della persistente partecipazione con ruolo apicale, la Corte valorizza la latitanza decennale, non passiva né solitaria ma organizzata e assistita da altri sodali. Tale condizione, sorretta da una rete di fiancheggiatori, assume valenza indiziaria grave della partecipazione qualificata e contribuisce a rafforzare la sensazione di impunità della consorteria. Parimenti rileva il rinvenimento, nel rifugio, di un vero arsenale di armi e di ‘pizzini’ con direttive impartite agli associati, nonché la considerazione di cui l’imputato godeva presso i sodali.

Il ruolo di vertice, chiarisce la Corte, richiede l’effettivo esercizio, la riconoscibilità interna ed esterna e la prova del diretto coinvolgimento nella gestione del gruppo e nell’adozione delle decisioni, secondo il paradigma della stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo. Quanto all’aggravante delle armi, essa è configurabile in capo a ogni partecipe consapevole della disponibilità del sodalizio, trattandosi di aggravante oggettiva. Infine, sul trattamento sanzionatorio, la Corte esclude la violazione del divieto di reformatio in pejus: mutata la struttura del reato continuato per effetto dell’annullamento, unico termine di raffronto resta la pena finale, non i singoli segmenti che la componevano. I ricorsi sono rigettati, con condanna alle spese e alla rifusione in favore della parte civile intervenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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