Responsabilità dell’agente contabile e discarico dopo ricompilazione del conto economale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 41 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’agente contabile va discaricato quando le irregolarità residue siano di minima entità e i giustificativi mancanti siano irreperibili per il lungo tempo trascorso dalla gestione, non addebitabile all’agente. Il giudice contabile approva il conto ricompilato e parificato in via amministrativa se non emergono profili di responsabilità evidenti e non prescritti. L’ottemperanza all’ordine di ricompilazione e di deposito documentale impartito con la precedente sentenza-ordinanza è condizione per l’esame nel merito del conto. La prescrizione dei profili risarcitori e la minima entità degli importi non giustificati concorrono a escludere l’addebito.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per il Veneto è investita del giudizio di conto iscritto al n. 31545 del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale reso dall’agente economo del Comune di Crespadoro per l’esercizio 2010. Con precedente sentenza-ordinanza n. 93/2022, all’esito dell’udienza dell’11 novembre 2021, il conto era stato dichiarato improcedibile e l’agente contabile non era stato ammesso a discarico, con ordine di ricompilazione del conto e di deposito di specifica documentazione.

In riscontro, l’Amministrazione comunale ha trasmesso il conto ricompilato e parte della documentazione richiesta. La restante documentazione non è stata prodotta per irreperibilità agli atti del Comune e perché in parte illeggibile. Il Pubblico Ministero ha confermato la mancanza di giustificativi essenziali e l’irregolarità di alcune spese, rappresentando l’opportunità di un supplemento istruttorio ma rimettendosi alle decisioni del Collegio.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la sorte del giudizio di conto dopo l’ottemperanza all’ordine di ricompilazione e la valutazione delle irregolarità residue. Il Collegio rileva che l’agente contabile e l’Amministrazione hanno sostanzialmente ottemperato a quanto richiesto con la sentenza-ordinanza n. 93/2022 e che il conto per il periodo 1.1.2010/31.12.2010 è stato parificato in via amministrativa.

Permangono alcune irregolarità, ma la Corte le ritiene in gran parte superabili sotto un duplice profilo. Da un lato, la minima entità degli importi non giustificati; dall’altro, l’irreperibilità degli atti giustificativi delle spese, determinata dal lungo lasso di tempo trascorso dalla gestione e non addebitabile all’agente contabile.

Il Collegio esclude poi che siano ravvisabili profili di responsabilità a carico dell’agente contabile che siano evidenti e non prescritti. La verifica si concentra quindi sulla regolarità formale e sostanziale del conto ricompilato, che alla luce della documentazione prodotta può essere approvato.

La conseguenza processuale è duplice: la Corte approva il conto di cui in premessa e dichiara il discarico dell’agente contabile per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010. Nulla è disposto per le spese, con mandato alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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