Diniego di sanatoria superato da nuova istanza del proprietario acquirente (TAR Sardegna n. 344 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire in sanatoria adottato nei confronti della sola società costruttrice istante, e riferito indistintamente alle difformità dell’intero compendio edilizio, non è idoneo a definire la posizione del singolo acquirente della villa. Questi è titolare di un interesse concreto e attuale solo alla puntuale valutazione della propria unità abitativa. Se il nuovo proprietario ha presentato una nuova istanza di accertamento di conformità sulla quale l’amministrazione ha avviato l’istruttoria, il diniego precedente resta superato e privo di forza lesiva. Il ricorso avverso quel diniego è perciò inammissibile per carenza di interesse. Resta fermo che il soggetto interlocutore del procedimento di sanatoria e formale destinatario del provvedimento finale è il solo richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di una villa facente parte di un intervento edilizio plurimo realizzato in forza di una concessione edilizia del 2004 e poi oggetto di varianti. Rispetto al progetto approvato, i fabbricati sono stati realizzati con una modifica della quota di giacitura sul terreno naturale, con un esubero volumetrico complessivo e una maggiore altezza, per la villa del ricorrente pari a 1,70 cm.
La società costruttrice presentava istanza di sanatoria. Il Comune adottava il preavviso di diniego, notificandolo alla sola istante e non ai nuovi proprietari, e quindi respingeva l’istanza con il provvedimento impugnato. Il ricorrente lamenta la violazione del giusto procedimento e la mancata partecipazione dei proprietari acquirenti, con conseguente carenza di istruttoria sulla consistenza degli abusi delle singole ville. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Il ricorrente aveva acquistato la villa nel dicembre 2006, mentre l’istanza di sanatoria della società era antecedente. L’intero iter procedimentale, di durata ultradecennale, si è svolto formalmente nei confronti della società costruttrice, ancorché sostanzialmente destinato a produrre effetti sui diversi acquirenti.
Il ricorrente aveva informato l’amministrazione dell’intervenuta traslazione della proprietà e della necessità del suo coinvolgimento, anche a fini istruttori. Nel silenzio dell’ufficio, egli ha presentato nel 2021 una nuova istanza di accertamento di conformità sulla propria unità, sulla quale il Comune ha avviato la rituale istruttoria, non ancora definita.
Su questa base il Collegio ritiene che il diniego impugnato, genericamente riferito all’intero intervento edilizio, risulti superato dalla nuova istanza e conseguentemente privo di forza lesiva. La vicenda presenta un prolungamento incomprensibile dell’istruttoria e una valutazione finale non puntualmente calibrata sugli abusi delle singole ville.
Il Collegio richiama la prevalente giurisprudenza secondo cui il soggetto interlocutore del procedimento di sanatoria e formale destinatario del provvedimento finale è il solo richiedente, restando affidata alla tutela civile ogni questione sulle vicende traslative. L’interesse dell’amministrazione a un corretto governo del territorio passa, nell’attualità, attraverso la definizione della nuova istanza del proprietario acquirente, volta a valutarne la specifica compatibilità urbanistica. Il diniego opposto alla società non è dunque idoneo a definire la posizione del ricorrente, per la quale occorre attendere la conclusione dell’iter in corso. La mancata costituzione del Comune esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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