Responsabilità dell’avvocato: si giudica con le regole del momento, non con l’incostituzionalità sopravvenuta (Cass. civ. Sez. III n. 3671 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità professionale dell’avvocato dev’essere accertata sulla base delle regole e degli orientamenti interpretativi vigenti al momento della prestazione, non incidendo sulla valutazione della diligenza del difensore la dichiarazione di incostituzionalità di una norma, intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia che ha definito il processo cui la condotta professionale è correlata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che aveva escluso la responsabilità dell’avvocato per non avere proceduto a rituale notifica ad almeno uno dei controinteressati del ricorso amministrativo, sul presupposto dell’avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 40, comma 4, c.p.a., in virtù del quale il giudice amministrativo aveva escluso potesse disporsi la rinnovazione della notificazione nulla, per non essere ascrivibile il relativo esito negativo a causa non imputabile al notificante). (Rv. 677810-01)
Il Fatto
Oltre settanta dipendenti del Ministero dell’Interno, esclusi dalle graduatorie di procedure selettive interne, avevano impugnato davanti al TAR Lazio l’approvazione delle graduatorie tramite un avvocato. I ricorsi erano stati dichiarati inammissibili per mancata evocazione di almeno un controinteressato: in un caso mancava l’avviso di ricevimento della notifica postale, nell’altro il destinatario non era stato reperito. Il giudice amministrativo aveva escluso una causa non imputabile al notificante e il Consiglio di Stato aveva confermato.
I clienti convenivano l’avvocato per responsabilità professionale. Il Tribunale accoglieva in parte le domande; la Corte d’Appello di Venezia riformava la decisione escludendo la colpa del professionista. La norma del codice del processo amministrativo che aveva impedito la rinnovazione della notifica era stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 148 del 2021 della Consulta; pur non potendo i clienti giovarsene per effetto del giudicato, nel giudizio controfattuale sulla responsabilità non si poteva più tener conto di una norma caducata ex tunc, sicché l’esito negativo dipendeva dalla norma espunta e non da una negligenza del legale.
I clienti ricorrevano per cassazione con due ricorsi, ciascuno affidato a due motivi: violazione degli artt. 136 Cost., 30 della legge n. 87 del 1953 e 1176, 2229 e 2236 c.c., perché la colpa andava valutata secondo le norme del momento; in subordine, errore nel qualificare le notifiche come nulle anziché inesistenti. L’avvocato resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo di entrambi i ricorsi, con assorbimento del secondo. La dichiarazione di incostituzionalità espunge la norma con effetto ex tunc, ma fa salvi i rapporti esauriti, fra cui le decisioni passate in giudicato (Cass. n. 10528/2017; Cass. n. 2258/2025). Il giudice civile non poteva quindi ritenere rilevante la pronuncia della Consulta nel successivo giudizio di responsabilità: la condotta professionale va valutata nel momento in cui fu tenuta, con il regime normativo allora applicabile e definitivamente applicato. I giudici amministrativi avevano ritenuto la nullità imputabile al notificante, cui spettano l’individuazione del luogo di destinazione e la produzione dell’avviso di ricevimento; nel giudizio di responsabilità professionale quelle statuizioni definitive non possono essere rivalutate.
Inammissibile, perché non proposta con ricorso incidentale condizionato, la deduzione del controricorrente secondo cui i giudizi amministrativi, avviati nel 2008, erano stati decisi in base alla legge TAR e non al codice del processo amministrativo; in ogni caso la stessa sentenza n. 148 del 2021 dà atto che già la giurisprudenza anteriore al codice escludeva la rinnovazione in caso di nullità imputabile al notificante.
La declaratoria di incostituzionalità ricade dunque su un elemento esterno alla fattispecie della responsabilità del difensore, insensibile alle vicende normative successive alla definizione del processo. Altro è valutare le probabilità di successo dell’azione se la condotta non fosse stata negligente: nesso causale e danno, assorbiti dalla Corte d’Appello, restano sub iudice nel giudizio di rinvio (Cass. n. 15893/2023).
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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