Inesistente il diritto dei medici di medicina generale alla parità di remunerazione con gli specializzandi (Cass. civ. Sez. 3 n. 23032 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pretesa risarcitoria avanzata nei confronti dello Stato da medici che, iscritti al corso di formazione in medicina generale, abbiano percepito una borsa di studio di importo inferiore a quella accordata agli iscritti alle scuole di specializzazione, non può trovare accoglimento, poiché dall’ordinamento europeo non discende alcun obbligo per gli Stati membri di remunerare in misura paritaria le due categorie. La scelta in ordine alla misura della remunerazione dei medici iscritti ai corsi di formazione in medicina generale resta riservata alla discrezionalità del legislatore nazionale, la cui unica responsabilità può essere politica e non giuridica. Ne consegue che, in mancanza di un obbligo di trattamento paritario, non è configurabile un inadempimento dello Stato idoneo a fondare la responsabilità risarcitoria.
Il Fatto
I ricorrenti, laureati in medicina, si erano iscritti al corso post lauream di formazione in medicina generale tra il 1994 e il 2003. Circa venti anni dopo, nel 2018, avevano convenuto in giudizio lo Stato italiano e alcuni Ministeri, sostenendo di aver percepito durante il corso una borsa di studio di importo inferiore a quella accordata agli iscritti alle scuole di specializzazione, con conseguente disparità di trattamento ritenuta discriminatoria e contraria al diritto comunitario. Essi chiedevano la condanna dello Stato al risarcimento del danno, quantificato in una determinata somma per ciascun anno di corso.
Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda sia ritenendo prescritto il diritto, sia escludendo l’esistenza di un principio comunitario che imponesse di remunerare i frequentanti il corso di formazione in medicina generale. La Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione, rilevando la formazione di giudicati interni sulle questioni relative alla prescrizione e negando la sussistenza del credito per rivalutazione e indicizzazione della borsa di studio. Avverso tale sentenza i medici hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarando il primo inammissibile per difetto di rilevanza. La Corte ha osservato che i giudici di merito avevano accolto l’eccezione di prescrizione ma avevano anche negato in radice l’esistenza del preteso diritto, e poiché un credito inesistente non può prescriversi, qualsiasi questione sull’exordium praescriptionis risulta irrilevante ai fini dell’esito del giudizio.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che l’illustrazione del motivo rasentava l’inammissibilità per essere costituita dalla trascrizione integrale dell’atto d’appello, ma ha ritenuto di poterlo esaminare nel merito in applicazione del principio, di derivazione sovranazionale, che impone al giudice di preferire l’interpretazione che conduca a una decisione piena sul merito piuttosto che a un non liquet. Nel merito, la censura è stata ritenuta infondata, in quanto la pretesa risarcitoria si fondava su un “diritto immaginario”: nessuna norma dell’Unione Europea stabilisce quale debba essere l’adeguata remunerazione degli iscritti alle scuole di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, lasciando tale scelta alla discrezionalità degli Stati membri. La Corte ha richiamato anche la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui l’obbligo di adeguata remunerazione della Direttiva 1982/76 non consente di desumere la misura di tale remunerazione dal diritto comunitario.
La Corte ha ulteriormente escluso che esista un principio di parità di trattamento tra medici specializzandi e iscritti al corso di formazione in medicina generale, evidenziando la diversità di natura, contenuto e scopo delle due fattispecie: il corso di formazione è finalizzato all’iscrizione nelle graduatorie regionali per la medicina convenzionata, mentre la scuola di specializzazione consente di conseguire un titolo che legittima alla libera professione e all’attività di specialista del S.S.N. La previsione di trattamenti economici differenziati è quindi giustificata e rientra in una scelta discrezionale del legislatore, la cui responsabilità può essere soltanto politica.
Il terzo motivo, concernente il mancato adeguamento triennale e la mancata rivalutazione della borsa di studio, è stato rigettato con motivazione sintetica: i ricorrenti pretendevano di essere risarciti per una scelta di politica legislativa non imposta dall’ordinamento sovranazionale né costituzionalmente necessitata, condotta che esula dal novero dei fatti illeciti. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese in favore delle amministrazioni resistenti.
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Nota della Redazione
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