Dipendenza da causa di servizio e sindacato estrinseco del giudice amministrativo (TAR Marche n. 79 del 24.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali espresse dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata dal pubblico dipendente è un sindacato estrinseco, limitato ai profili di evidente travisamento dei fatti, manifesta illogicità o palese incongruità della motivazione. Il giudice amministrativo verifica soltanto la congruità e la sufficienza del giudizio di non dipendenza, ossia l’esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni tratte, senza poter sostituire la propria valutazione a quella riservata all’organo tecnico. Il parere del Comitato, per la qualificata estrazione dei componenti e l’istruttoria completa esperita, è assistito da presunzione di attendibilità. Non è ammessa, a fini sostitutivi, la consulenza tecnica d’ufficio.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio presso il Corpo di appartenenza, ha impugnato la determina dirigenziale con cui il Ministero competente, per il tramite del Comando Generale, ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denominata “discopatie multiple cervicolombari con limitazione funzionale discreta”, respingendo l’equo indennizzo.

La Commissione Medica Ospedaliera aveva ascritto la patologia alla Tabella B, giudicando l’istante idoneo al servizio e la domanda tempestiva. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha però espresso parere negativo, confermandolo dopo le osservazioni del ricorrente. Da qui il ricorso, affidato a tre motivi: omessa valutazione dei fatti rilevanti, violazione dei termini del d.P.R. n. 461/2001 e difetto di motivazione per formula stereotipata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso esaminando congiuntamente i motivi, tutti incentrati sulla motivazione del diniego. Il punto di partenza è il consolidato orientamento secondo cui la variegata estrazione tecnico-professionale dei componenti del Comitato di Verifica e l’istruttoria completa esperita — non limitata ai soli aspetti medico-legali — costituiscono garanzia dell’attendibilità della determinazione assunta.

Da ciò deriva la delimitazione del perimetro cognitivo: il sindacato del giudice amministrativo è estrinseco e circoscritto ai soli casi di travisamento dei fatti, macroscopica illogicità o incongruità manifesta. L’accertamento del nesso di causalità tra patologia e fatti di servizio integra un tipico esercizio di merito tecnico riservato all’organo di verifica, non sindacabile nel merito.

Richiamato l’art. 14 d.P.R. n. 461 del 2001, che impone all’Amministrazione di conformarsi alle conclusioni del Comitato, il Tribunale verifica che non emergano profili di irragionevolezza o inattendibilità tecnico-scientifica. L’organo ha considerato tutti i servizi prestati e ne ha soppesato l’apporto eziologico.

Le tesi del ricorrente, osserva il Collegio, restano mere affermazioni di principio, non idonee a scalfire la congruità del giudizio avversato: manca qualsiasi seria allegazione probatoria della particolare gravosità del servizio, la cui descrizione non appare incompatibile con le normali condizioni di svolgimento dell’attività di controllo, per turni di ragionevole durata. Il sintetico parere medico-legale allegato non è idoneo a sovvertire le conclusioni del Comitato, poiché la riconducibilità delle cause produttive dell’infermità a fatti di servizio esige una verifica connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale.

Quanto alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio ex art. 63 cod. proc. amm., essa è respinta: può essere disposta solo per verificare l’attendibilità tecnico-scientifica delle valutazioni del Comitato, non per sostituire il giudizio a questo riservato. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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