Inammissibile il parere sulla richiesta di nuovo prezzo di esproprio (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 151 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 è limitata alla materia di contabilità pubblica e non si estende alla totalità dell’azione amministrativa che presenti riflessi finanziari. Il quesito deve presentare carattere generale ed astratto e non può investire fatti gestionali specifici né provvedimenti già adottati. È pertanto inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere con cui l’ente domandi un vaglio preventivo di legittimità della scelta discrezionale da compiere, perché l’intervento della Corte si tramuterebbe in una forma di co-amministrazione e potrebbe interferire con le funzioni di controllo, con quelle giurisdizionali della stessa Corte o con altri contenziosi.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha formulato richiesta di parere alla competente Sezione regionale di controllo, richiamando gli artt. 27 e 35 legge n. 865/1971. L’ente doveva assegnare nuovamente un lotto in esito al fallimento del precedente operatore e chiedeva se fosse legittimo chiedere di nuovo il prezzo di cui all’art. 35, comma 12, legge n. 865/1971, avendo già ottenuto il rimborso di quanto speso per l’acquisizione dell’area dal precedente operatore fallito.

La questione investe una specifica vicenda gestionale, maturata nel corso di una procedura in cui l’ente deve assumere una decisione operativa. La Sezione è stata dunque chiamata a pronunciarsi su un quesito calato in una fattispecie determinata.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina anzitutto l’ammissibilità soggettiva. La Sezione delle autonomie, con l’atto d’indirizzo del 27 aprile 2004 e con la delibera n. 13/2007, ha affermato il carattere tassativo dell’elencazione degli enti legittimati. Poiché nel Comune non risulta istituito il Consiglio delle autonomie locali, la richiesta è ammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo sottoscritta dal Sindaco, cui spetta la rappresentanza legale dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.

Sul piano oggettivo, la Sezione richiama la pronuncia di orientamento generale delle Sezioni Riunite, deliberazione n. 54/2010, secondo cui l’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 non conferisce una funzione di consulenza di portata generale, ma una funzione limitata alla materia di contabilità pubblica. Tale nozione non ricomprende ogni attività dell’ente che presenti riflessi finanziari, ma va intesa come il sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici, pur in una visione dinamica degli equilibri di bilancio. La Sezione delle autonomie, con delibera n. 3/2014, ha poi individuato tra i criteri di ammissibilità il riflesso finanziario dell’atto e l’attinenza del quesito a una competenza tipica della Corte in sede di controllo sulle autonomie territoriali.

Il collegio ribadisce il consolidato orientamento per cui la funzione consultiva deve riguardare oggetti generali ed astratti, non fatti gestionali specifici, non può concernere provvedimenti già adottati e non può interferire con le funzioni di altre magistrature o della stessa Corte. Si richiama, in proposito, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR e la deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QUIMIG della Sezione delle Autonomie.

Nel caso concreto, l’ente chiede un vaglio preventivo di legittimità della scelta discrezionale da compiere. Il quesito è formulato in termini particolari e sollecita precise indicazioni di natura operativo-gestionale per risolvere una questione concreta, di esclusiva competenza dell’ente, nel mezzo del suo percorso decisionale. Ciò priva la richiesta dei caratteri di generalità ed astrattezza. L’intervento della Corte, inoltre, potrebbe interferire con l’eventuale sindacato di altri organi della Corte o con futuri contenziosi civili, penali o amministrativi, come già ritenuto dalla Sezione con le deliberazioni nn. 45/2020/PAR, 13/2020/PAR, 14/2020/PAR, 16/2020/PAR, 125/2019/PAR e 3/2023/PAR. La Sezione dichiara pertanto il quesito oggettivamente inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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