Responsabilità erariale da rinnovo tacito e prescrizione dell’azione contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 226 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, l’atto interruttivo della prescrizione inoltrato al solo ente collettivo concessionario, pur ricevuto per quietanza dal suo legale rappresentante, non estende l’effetto interruttivo a quest’ultimo né al dirigente comunale, difettando la pluralità dei condebitori solidali richiesta dall’art. 1310, comma 1, cod. civ., senza che rilevi la mera titolarità della carica. Alla scadenza di una convenzione sperimentale e annuale, il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici preclude la prosecuzione di fatto del rapporto concessorio, e l’inerzia del dirigente che continui ad assumere a carico dell’ente gli oneri delle utenze costituisce dolo erariale, ostativo al potere riduttivo e alla regola dei vantaggi comunque conseguiti. Nei confronti del presidente del consorzio, privo di uno specifico obbligo di attivazione e di competenze dirette sulla gestione, difettano la condotta illecita e il nesso eziologico.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con la sentenza n. 236/2023, aveva condannato il dirigente del Settore lavori pubblici di un ente locale e il presidente di un consorzio concessionario della gestione di una piscina comunale al pagamento, in favore del Comune, di importi riconducibili alle utenze di energia elettrica, gas e acqua sostenute dall’ente tra il 2013 e il 2018. L’addebito muoveva dal rinnovo tacito della convenzione sperimentale e annuale stipulata nel settembre 2012, mai formalmente rinnovata, con conseguente indebita assunzione degli oneri in capo al Comune.
Entrambi i convenuti hanno impugnato la decisione in appello, lamentando la prescrizione dell’azione erariale, l’insussistenza della condotta dolosa e del nesso causale, l’omesso esercizio del potere riduttivo e la mancata considerazione dei vantaggi conseguiti dall’ente. Il presidente del consorzio ha inoltre eccepito il difetto di giurisdizione contabile e la propria carenza di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce gli appelli e affronta in via preliminare la questione di giurisdizione. Richiamando il criterio del petitum sostanziale e la giurisprudenza di legittimità, il Collegio conferma la giurisdizione contabile in ragione del rapporto di servizio, ravvisando che l’odierna appellante-hanno rivestito la qualità di dipendente dell’ente e di legale rappresentante del concessionario, con salvezza delle valutazioni di merito.
Sul piano prescrizionale, la Corte respinge la tesi dell’applicabilità dell’art. 93, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, ribadendo che l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 si applica alla generalità degli agenti pubblici, compresi i dipendenti degli enti locali. Riconosce invece la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di interruzione della prescrizione, qualificandola come eccezione in senso lato, con richiamo alla giurisprudenza della Cassazione.
Nel merito della prescrizione, i giudici d’appello accolgono parzialmente la doglianza: le due note di diffida del 2018, inoltrate al solo consorzio, non sono idonee a interrompere il termine nei confronti degli appellanti. La firma apposta dal presidente vale quale mera ricezione per conto dell’ente collettivo. L’art. 1310 cod. civ. non opera, difettando la pluralità di condebitori solidali e risultando l’appellante esente da responsabilità. Il dies a quo coincide con ciascun pagamento, con conseguente prescrizione degli esborsi anteriori alle notifiche dell’invito a dedurre.
Quanto al dirigente, la Corte conferma la responsabilità per gli esborsi non prescritti: la convenzione era sperimentale e annuale, con assunzione meramente provvisoria delle spese, e il divieto di rinnovo tacito integra principio di derivazione comunitaria, espressione di valori costituzionali. La reiterazione delle liquidazioni, pur nella consapevolezza del carattere provvisorio, integra il dolo. Il potere riduttivo e la compensatio lucri cum damno restano esclusi.
Nei confronti del presidente del consorzio, invece, l’appello è accolto. Non è configurabile in capo a lui alcuno specifico obbligo di attivarsi per una nuova regolamentazione dei rapporti patrimoniali, spettando tale iniziativa agli uffici comunali. La competenza del settore in cui prestava servizio non è immediatamente attinente alla gestione dell’impianto. Difettano pertanto la condotta illecita e il nesso eziologico, con integrale riforma della decisione nei suoi confronti.
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Nota della Redazione
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