Nessuna decadenza dalla ricongiunzione se l’omesso pagamento dipende dall’amministrazione (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 79 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla domanda di ricongiunzione onerosa, prevista dall’art. 5 della legge n. 29 del 1979 come rinuncia per comportamento concludente, presuppone che il mancato versamento dell’onere sia imputabile al lavoratore. Non integra la rinuncia tacita l’omesso pagamento dipeso dall’inerzia dell’amministrazione datrice di lavoro che, pur notiziata dall’INPS, non abbia disposto la trattenuta sullo stipendio richiesta dal dipendente. Il dipendente che abbia accettato la quantificazione dell’onere e chiesto la rateizzazione ha tenuto una condotta univocamente diretta all’accettazione della ricongiunzione, sicché nessuna decadenza può essere dichiarata.

Il Fatto

Il ricorrente, insegnante di scuola secondaria, ha presentato domanda di ricongiunzione dei contributi versati in gestione privata nella gestione previdenziale di appartenenza. L’INPS, accogliendo l’istanza, ha riconosciuto la ricongiunzione con un onere a carico dell’interessato, quantificato in un’unica soluzione oppure mediante trattenuta mensile rateizzata.

Il ricorrente ha comunicato rituale accettazione della quantificazione e l’INPS ha inoltrato la richiesta alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente, perché provvedesse alla trattenuta sullo stipendio. La trattenuta non è stata effettuata; solo in seguito il ricorrente, accortosi del disguido, ha interpellato le amministrazioni coinvolte. La Ragioneria ha poi avviato il recupero con una trattenuta doppia, ma l’INPS ne ha imposto la sospensione e ha comunicato la decadenza dalla domanda per mancato pagamento nei termini. Il ricorso amministrativo è rimasto senza esito, da qui il ricorso giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’interpretazione dell’art. 5 della legge n. 29 del 1979, che accanto alla rinuncia esplicita configura una rinuncia per comportamento concludente, integrata dal mancato versamento delle somme quantificate dall’INPS entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Su questa base l’Istituto previdenziale riteneva il ricorrente decaduto dal diritto alla ricongiunzione.

La tesi non è condivisa. Il giudice rileva che il ricorrente ha esplicitamente accettato l’onere come quantificato, chiedendone il pagamento rateale mediante trattenuta sullo stipendio: condotta documentata e pienamente coerente con l’opzione riconosciuta dalla legge.

A fronte di tale accettazione, l’ente datore di lavoro, notiziato dall’INPS, avrebbe dovuto obbligatoriamente procedere alle trattenute richieste. L’omissione è stata determinata da un errore imputabile esclusivamente alla Ragioneria Territoriale dello Stato, mentre il ricorrente ha continuato a percepire lo stipendio intero fino a quando, rilevato il disguido, ha contattato le amministrazioni coinvolte.

Il giudice esclude dunque che il dipendente abbia posto in essere alcun comportamento concludente di rinuncia. Al contrario, la condotta è stata diligente e univocamente finalizzata all’accettazione della ricongiunzione, con l’effettuazione di tutti gli adempimenti necessari al pagamento nei termini. Il pagamento non è avvenuto per esclusiva responsabilità dell’amministrazione, che si era peraltro attivata per sanare la situazione tramite la trattenuta doppia.

Da qui il principio: l’omissione non è del dipendente ma dell’amministrazione e non può essere “intesa” come rinuncia. Nessuna norma impone al dipendente di attivarsi per rimediare agli errori dell’amministrazione entro un tempo predeterminato a pena di decadenza. Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione del diritto del ricorrente a corrispondere all’INPS l’onere di ricongiunzione come quantificato in atti e compensazione integrale delle spese, in ragione della particolarità e novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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