Conto giudiziale improcedibile senza parificazione e approvazione dell’ente (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 142 del 09.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile è improcedibile quando manchi la formale parificazione o il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente. L’apposizione della firma digitale sull’intero file da parte del solo responsabile del procedimento certifica la conformità del documento all’originale, non l’attestazione di regolarità della gestione, non essendo la firma univocamente riferibile al soggetto che rende la certificazione. È parimenti improcedibile il giudizio sul conto depositato prima dell’approvazione da parte dell’ente, che l’art. 139, comma 2, c.g.c. colloca a valle della verifica e della parificazione. Il conto che inglobi una gestione plurisoggettiva senza il conto del subagente non consente di individuare i fatti di gestione imputabili a ciascuno e incorre nella stessa declaratoria.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore deferisce alla Sezione il conto giudiziale di un’agente contabile del Comune di Verona, relativo all’esercizio 2017 e alla gestione del fondo economale per le minute spese di più unità organizzative. Il conto espone anticipazioni di tesoreria per complessivi € 3.000,00 e pagamenti per € 2.560,68, con riversamento a chiusura della gestione, e chiude in quadratura.

Il rilievo dell’istruttore non investe la gestione sostanziale ma il procedimento di resa: manca prova della sottoscrizione del conto da parte dell’agente e della parificazione del responsabile del servizio economico-finanziario, il file depositato reca la sola firma digitale del responsabile del procedimento, e il deposito avviene in data anteriore all’approvazione del rendiconto. L’agente si oppone sostenendo che la firma digitale equivale al controllo di regolarità e che la relazione dell’organo di revisione supplisce alla relazione dell’organo di controllo interno. Il Pubblico Ministero conclude per l’irregolarità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento consolidato che, in chiave sostanzialistica, equipara il visto di regolarità apposto dal responsabile del servizio economico-finanziario alla parificazione, intesa come attestazione di conformità delle scritturazioni del conto alle scritture contabili dell’ente. Nel caso concreto, però, il file depositato reca una sola firma digitale, la cui qualifica non risulta dal certificato: non è quindi possibile, come richiede l’art. 24 CAD, ricondurre in modo univoco il contenuto al sottoscrittore.

La ragione è strutturale. Il documento è eterogeneo: contiene in parte il conto, di natura descrittiva e imputabile all’agente, in parte l’attestazione di regolarità, di valore certificativo e imputabile al responsabile finanziario. Contenuti diversi, soggetti diversi. Ne discende che la firma del solo responsabile del procedimento vale come certificazione di conformità all’originale, necessaria per il deposito, non come visto. Diversamente opinando, si avrebbe comunque un documento privo di sottoscrizione dell’agente o di conformità all’originale, ugualmente improcedibile. L’irregolarità è assorbente.

Un secondo e autonomo profilo di improcedibilità riguarda l’approvazione. Il conto è depositato in Segreteria senza il provvedimento di approvazione, che interviene solo successivamente, oltre tre mesi dopo. La sequenza dell’art. 139, comma 2, c.g.c. presuppone verifica, controllo, parificazione e approvazione prima del deposito; la mancata approvazione integra irregolarità non sanabile.

Per completezza, il Collegio rileva un’ulteriore irregolarità: il conto ingloba due gestioni separate, essendo stata assegnata a un subagente un’autonoma anticipazione per una singola unità operativa. Ricorre il modello della gestione plurisoggettiva dei contabili principali e secondari, che impone la confluenza del conto del secondario in quello del principale. Il conto depositato non è corredato dal conto del subagente e non consente di individuare i fatti di gestione imputabili a ciascuno, con conseguente improcedibilità.

Il Collegio esclude, infine, che la relazione redatta dall’organo di revisione in occasione del rendiconto supplisca la relazione dell’organo di controllo interno: essa dà solo atto dell’avvenuto deposito dei conti ed è inidonea, per contenuto, alle finalità previste dalla norma. Il giudizio è dichiarato improcedibile, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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