Ammissibile il ricorso pensionistico senza previa domanda di pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 25 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito, senza avere presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. Sussiste in capo al ricorrente un interesse ad agire attuale e concreto, non essendo necessario attendere la cessazione dal servizio. Il Comitato di verifica per le cause di servizio del Mef, avendo reso un parere tecnico endoprocedimentale privo di lesività autonoma, è privo di legittimazione passiva e va estromesso dal giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, aveva chiesto l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno con cui era stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità ipertensione arteriosa, nonché della delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio, che aveva ritenuto la patologia dipendente da fattori costituzionali.

La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 1181/2021, aveva dichiarato il ricorso parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione e, per il resto, inammissibile, reputando necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa di pensione privilegiata. Avverso tale pronuncia l’interessato ha proposto appello, anche nei confronti del Mef, non evocato in primo grado, chiedendo la riforma e il rinvio degli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 199 cod. giust. cont.

La Motivazione della Corte

La questione di massima è stata rimessa alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, che con la sentenza n. 12/2023/QM/Pres hanno enunciato il principio di diritto poi recepito dalla Sezione d’appello. Il quesito riguardava proprio l’ammissibilità del ricorso con cui l’interessato, di fronte al diniego amministrativo, domandi l’accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione del futuro trattamento di privilegio, senza avere presentato domanda amministrativa di pensione.

Su un piano preliminare, la Corte esamina l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Economia, Comitato di verifica per le cause di servizio. Il rilievo è fondato. Il difetto di legittimazione passiva è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato. Esso sussiste quando la parte resistente non è il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in lite, l’azione deve essere esercitata.

Gli organi medico-legali che partecipano al procedimento amministrativo rendono pareri tecnici endoprocedimentali rispetto al provvedimento conclusivo dell’amministrazione, privi del requisito della lesività immediata e non autonomamente impugnabili. Da qui l’estromissione del Mef, con condanna dell’appellante alle spese, quantificate in euro 600,00.

Nel merito, la Sezione richiama la propria giurisprudenza in tema di interesse ad agire del dipendente ancora in servizio che chieda l’accertamento delle condizioni atte a consentirgli l’esercizio del diritto alla pensione privilegiata. Tale accertamento richiede complesse verifiche tecnico-valutative che, con il trascorrere del tempo, diventano più difficoltose per la rarefazione documentale e probatoria, con lesione del diritto di difesa.

Alla luce dell’interpretazione nomofilattica delle Sezioni Riunite, l’appello è accolto: la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rimessi al primo giudice, in diversa composizione fisica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 199 d.lgs. n. 174/2016, per la prosecuzione del giudizio di merito e la pronuncia anche sulle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *