Rinuncia all’appello e adesione alla rottamazione quater: estinzione del giudizio (Corte dei Conti Sez. III App. n. 245 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’appello formalizzata e notificata alle parti, cui l’appellato non si opponga, determina l’estinzione del giudizio di appello ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge di Bilancio 2023, quando sia motivata dall’adesione del debitore alla rottamazione quater. Il Collegio contabile, preso atto della rinuncia e della mancata opposizione, dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese del grado, in ragione della natura della definizione agevolata prescelta.
Il Fatto
Il Comune di Napoli ha impugnato l’avviso di addebito con cui l’INPS contestava omessi versamenti previdenziali per complessivi € 36.033,91, articolati in diverse voci di debenza. Il giudice del lavoro di Napoli, con la sentenza n. 8658/2019, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti limitatamente alla voce n. 8966, pari a € 8.934,59.
Il Comune ha quindi riassunto il giudizio innanzi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, che ha respinto il ricorso con la sentenza n. 1271/2021. Avverso tale decisione l’ente ha proposto appello. Nelle more, con atto del 28 novembre 2023, il Comune ha formalizzato la rinuncia all’appello, per l’avvenuta adesione alla rottamazione quater, notificandola a INPS e S.C.C.I. S.p.A.
La Motivazione della Corte
La questione devoluta alla Sezione d’appello riguardava l’impugnazione di un avviso di addebito previdenziale, contestato sotto il profilo della violazione del principio di autosufficienza e, in via subordinata, dell’infondatezza della pretesa. Il Comune aveva riproposto il motivo non scrutinato nel merito dal giudice ordinario, per il preliminare difetto di giurisdizione.
Prima della definizione del gravame, però, l’appellante ha depositato atto di rinuncia, notificato a tutti i destinatari. La scelta è stata espressamente collegata all’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, disposta dall’art. 1, commi da 231 a 252, legge di Bilancio 2023, come rappresentato dalla nota del competente servizio comunale.
L’INPS, costituitosi in giudizio, ha preso atto della rinuncia e ha chiesto la dichiarazione di estinzione del processo, rimettendosi alla Sezione per la regolazione delle spese.
Il Collegio ha quindi applicato la regola per cui la rinuncia all’atto di appello, ritualmente formalizzata e notificata e non opposta dall’appellato, chiude il giudizio senza esame nel merito. La rinuncia, una volta perfezionatasi, produce l’effetto estintivo e preclude la pronuncia sui motivi di gravame.
Sul governo delle spese, la Sezione ha optato per la compensazione integrale del grado, valorizzando la ragione stessa della rinuncia: la definizione agevolata dei carichi, che ha fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del contenzioso.
Nota della Redazione
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