Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 31 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la cessazione della materia del contendere si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l’interesse alla decisione. Nel processo contabile integrale del danno da parte del convenuto nel corso del giudizio integra tale fattispecie estintiva, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta. La refusione, ancorché non comprenda espressamente la quota per rivalutazione ed interessi, costituisce recupero integrale del danno quando la somma versata sia di maggior importo rispetto al pregiudizio effettivo. La declaratoria di cessazione non esclude la condanna del convenuto alle spese di giudizio, da applicare secondo il principio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un appuntato scelto dei Carabinieri, in servizio presso una Stazione, chiedendone la condanna al pagamento di euro 87,33, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di danno erariale. L’azione traeva origine dalla segnalazione della Procura militare, che aveva contestato al militare la fattispecie di peculato militare aggravato per essersi appropriato, in tre occasioni, di generi alimentari acquistati per la mensa della Stazione.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, articolava memoria difensiva deducendo la mancanza di funzioni amministrative di addetto alla mensa e documentando il versamento, mediante bonifico bancario, della somma di euro 87,33 in favore del servizio amministrativo della Legione Carabinieri Sicilia. All’udienza il difensore insisteva per la cessazione della materia del contendere senza condanna alle spese; il Pubblico Ministero chiedeva invece la condanna alle spese in applicazione della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta il versamento della somma contestata da parte del convenuto e ne trae la conseguenza della declaratoria di cessazione della materia del contendere. La figura, qualificata come fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse alla decisione.

La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 6676/2015 e Sez. Giur. Lombardia n. 779/2009), secondo cui integra cessazione della materia del contendere il pagamento che elimini ex se la controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

Nel caso concreto, nelle more del giudizio il convenuto ha provveduto al versamento in favore dell’amministrazione. Il Collegio ritiene che tale pagamento, ancorché non comprenda espressamente la quota a titolo di rivalutazione ed interessi, possa costituire recupero integrale del danno recato, essendo di maggior importo rispetto al pregiudizio. La parte residua, pari a euro 37,17 e relativa ai beni di consumo non deperibili rinvenuti nel bagagliaio, è prontamente restituita in confezione integra ed utilizzabile, e non è quindi qualificabile come nocumento erariale.

Il Collegio non accoglie la richiesta del difensore di non gravare la pronuncia delle spese, richiesta avversata dal Pubblico Ministero. Poiché il pagamento è intervenuto nel corso del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale le spese di giudizio vanno poste a carico del convenuto e liquidate in euro 147,16 in favore dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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