Revoca assessore comunale e colpa grave del sindaco nel danno erariale indiretto (Corte dei Conti Sez. II App. n. 61 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della nomina assessorile da parte del sindaco è atto di alta amministrazione, non atto politico, ed è perciò soggetta all’obbligo di motivazione previsto dall’art. 46, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 3 della legge n. 241/1990. L’atto di revoca che si limiti a una formula stereotipata sull’affievolimento del rapporto fiduciario, senza indicare fatti o ragioni concreti, è illegittimo per eccesso di potere sotto il profilo dell’irragionevolezza e dello sviamento di funzione. Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto, la declaratoria di illegittimità della revoca e l’accertato sviamento della funzione integrano la colpa grave del sindaco, non essendo sufficiente il difetto di conoscenze giuridiche approfondite a escludere l’elemento psicologico.

Il Fatto

Il sindaco di un Comune aveva nominato un soggetto assessore e vicesindaco con decreto di un giorno e, il giorno successivo, aveva revocato l’incarico. Il TAR Piemonte, con sentenza n. 262 del 2021, aveva giudicato illegittima la revoca per difetto di motivazione; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2071/2023, aveva respinto l’appello del Comune, confermando la decisione e la condanna risarcitoria dell’ente verso l’assessore revocato.

Il Procuratore regionale aveva quindi agito per il risarcimento del danno erariale indiretto subito dal Comune. La Sezione giurisdizionale regionale aveva respinto la domanda per difetto di colpa grave, non ravvisando la prova dell’elemento psicologico. Il Procuratore regionale ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 95 c.g.c. per omessa valutazione degli elementi probatori e carenza di motivazione, nell’atto di gravame e nelle more del giudizio intervenendo il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura dell’atto di revoca. Il Consiglio di Stato ha smentito la tesi del carattere politico dell’atto, provenendo esso sì dall’organo di indirizzo politico, ma non essendo libero nei fini: non è riconducibile alle supreme scelte sui pubblici poteri e risulta piuttosto rivolto al miglioramento della compagine di ausilio del sindaco. Si tratta di atto di alta amministrazione, connotato da ampia discrezionalità politica ma sottoposto alle prescrizioni di legge (art. 46 del t.u.e.l., statuti, regolamenti), e perciò giustiziabile.

Da tale qualificazione deriva la soggezione agli oneri motivazionali propri del provvedimento amministrativo. La Corte chiarisce che è indifferente dove la motivazione sia espressa, rilevando invece che una giustificazione effettiva, pur semplice, ne rappresenti la coerenza con le finalità del potere esercitato. In risposta all’appellato, si evidenzia come la legge distingua la nomina (art. 46, comma 2) dalla revoca (art. 46, comma 4), che richiede motivata comunicazione al consiglio: sussiste dunque un obbligo di motivazione rafforzata, funzionale alla dialettica politica interna.

Sul piano del sindacato, il giudice amministrativo non accede al merito delle scelte, ma verifica la legittimità dei profili formali e le evidenti abnormità del provvedimento. La giurisprudenza amministrativa (TAR Puglia n. 583/2022, TAR Lazio n. 11143/2022) ha ritenuto illegittima la revoca fondata sulla mera affermazione tautologica dell’affievolimento del rapporto fiduciario, in assenza di riferimento a fatti concreti.

Esaminando la condotta, la Corte rileva che il carattere repentino e improvviso della revoca, a circa 24 ore dalla nomina e dopo una delibera di giunta adottata all’unanimità su tema non critico, rendeva necessaria l’ostensione delle ragioni concrete della sfiducia. L’operato dell’amministrazione è identificabile con quello del sindaco, attesa l’assenza di intermediazione degli uffici. La connotazione di gravità dell’elemento psicologico, a dispetto della sentenza impugnata, è riscontrabile nello sviamento dalle funzioni realizzato con la revoca: l’assessore è stato estromesso immotivatamente dall’attività politica, con un uso del potere non sorretto da alcuna ragionevole giustificazione.

La Corte accoglie dunque l’appello e riforma la sentenza, affermando la responsabilità del sindaco e condannandolo al risarcimento del danno subito dal Comune, quantificato dal Procuratore regionale, oltre rivalutazione e interessi legali. Le spese di giudizio, liquidate per entrambi i gradi, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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