Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio ex art. 130 c.g.c. (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 21 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, l’ammissione al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c. consente al convenuto di definire la propria posizione mediante il pagamento della somma agevolata concordata con la Procura. Il versamento tempestivo e regolare della somma fissata nel decreto di ammissione comporta la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., senza necessità di accertamento nel merito dell’elemento soggettivo e del quantum. Le spese del giudizio restano a carico del convenuto in applicazione del principio della soccombenza virtuale, che misura la posizione processuale delle parti all’esito del rito agevolato.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il destinatario di un invito a dedurre per il pagamento di poco più di ventiquattromila euro in favore della Regione Molise, oltre a rivalutazione, interessi e spese. La notizia di danno derivava da una delibera della Sezione regionale di controllo, che aveva rilevato la non ammissibilità a rendicontazione di diverse spese del gruppo consiliare per assenza di documentazione, carenza di inerenza e inidoneità probatoria.
Il convenuto, costituitosi, chiedeva in via preliminare la definizione del giudizio mediante rito abbreviato, allegando il parere favorevole e concorde della Procura nella misura del cinquanta per cento della somma contestata. Con decreto n. 2/2024 la Corte accoglieva l’istanza e fissava il termine per il pagamento della somma agevolata, rinviando all’udienza camerale per la verifica dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
La decisione si colloca interamente sul piano della verifica dell’adempimento dell’accordo raggiunto in sede di rito abbreviato. La Corte accerta che il convenuto ha effettuato il pagamento della somma agevolata entro il termine fissato nel decreto di ammissione e in unica soluzione, come documentato dal deposito del versamento.
La norma applicata è l’art. 130 c.g.c., che disciplina la definizione agevolata del giudizio di responsabilità. Il comma 8 ne sancisce la chiusura anticipata quando il pagamento interviene nei termini e con le modalità stabilite. La Corte non procede quindi ad alcun accertamento nel merito della responsabilità, essendo l’effetto estintivo del giudizio ricollegato al solo dato oggettivo dell’adempimento.
Sul piano delle spese, la Corte applica il principio della soccombenza virtuale. Il convenuto che si avvale della definizione agevolata non è vittorioso, ma nemmeno integralmente soccombente: la sua posizione è misurata in ragione della scelta di chiudere il giudizio mediante il pagamento concordato. Le spese del giudizio sono pertanto poste a carico del convenuto.
La conseguenza processuale è la dichiarazione di definizione del giudizio ex art. 130 c.g.c., con condanna del convenuto al pagamento delle spese in favore dello Stato, liquidate dalla segreteria con nota a margine del provvedimento ai sensi dell’art. 31 c.g.c.. Resta fermo, si evince, il pagamento della somma agevolata in favore dell’amministrazione danneggiata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.