Colpa grave del medico e giudicato penale nella responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 41 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di condanna per omicidio colposo fa stato nel giudizio di responsabilità erariale, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, con la conseguenza che il comportamento omissivo colposo del sanitario e il nesso causale con il decesso non possono essere rimessi in discussione davanti al giudice contabile. La valutazione sulla gravità della colpa resta autonoma e si sviluppa secondo la doppia misura: occorre verificare ex ante la conoscibilità e l’esigibilità della condotta dovuta nel contesto operativo, ed ex post lo scostamento macroscopico dalla regola cautelare, per errori non scusabili o difetto del minimo di perizia professionale. L’omissione del trattamento terapeutico d’elezione, riconoscibile e di routine, integra colpa grave. Il potere riduttivo è discrezionale, non richiede motivazione se non esercitato e non è attivabile quando la ripartizione della condanna rispecchia le caratteristiche soggettive e oggettive del caso.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio due medici chiedendone la condanna, nella misura del 50% ciascuno, al risarcimento del danno indiretto subito dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest per la somma complessivamente corrisposta a titolo di risarcimento e transazione ai congiunti di un paziente deceduto presso l’ospedale di Piombino il 20 dicembre 2013, dopo un ricovero seguito a caduta da un ponteggio sul luogo di lavoro.

Il procedimento penale si era concluso con la condanna di entrambi per omicidio colposo, confermata in appello e in Cassazione. La Procura contabile fondava la pretesa sull’esito del giudizio penale e sul parere del Collegio medico legale presso la Corte dei conti, ascrivendo la morte all’omessa esecuzione del drenaggio toracico e all’inerzia terapeutica. I convenuti contestavano la configurabilità della colpa grave e chiedevano una CTU medico legale per una autonoma valutazione del grado della colpa e dell’eventuale riduzione dell’addebito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla efficacia vincolante del giudicato penale. Poiché la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen. deve ritenersi accertato sia il comportamento omissivo colposo dei due sanitari, sia il nesso causale con il decesso. Le argomentazioni difensive riproposte in sede contabile sono già state confutate nel giudizio penale, che ha qualificato come serie causale autonoma, idonea a interrompere il nesso con la caduta, l’omissione delle terapie necessarie dopo il ricovero.

Respinta per irrilevanza l’istanza di CTU, la Corte affronta il requisito della gravità della colpa. Richiamando la consolidata giurisprudenza contabile (Sez. III app. n. 607/2017), il Collegio applica la doppia misura: sul piano ex ante verifica la conoscibilità della situazione gestionale tipica e l’esigibilità degli obblighi cautelari; sul piano ex post individua uno scostamento macroscopico dalla regola cautelare, per errori non scusabili o assenza del minimo di perizia dovuto al professionista.

La prima valutazione è soddisfatta. La TAC del 19 dicembre documentava un cospicuo versamento pleurico bilaterale con stravaso ematico persistente, quadro che rendeva evidente la necessità del drenaggio secondo le linee guida ATLS. Il primo medico decise di soprassedere, confidando nel trasferimento del giorno successivo. Il secondo, subentrato nel turno serale, non pose in essere alcun trattamento a fronte di una pressione arteriosa di 60/90 mmHg, segno di shock emorragico incipiente.

Anche la seconda valutazione è positiva. Il Collegio medico legale ha qualificato i comportamenti come attendistici, immotivati, imprudenti e negligenti, escludendo che il consulto telefonico con un collega che non aveva visto la TAC né visitato il paziente potesse giustificare l’astensione. La Corte d’appello ha confermato il riscontro della grave imperizia nelle condotte omissive di entrambi. La patologia era riconoscibile e l’esito infausto agevolmente evitabile con un intervento di routine per un reparto chirurgico.

Configurata la colpa grave, la domanda è accolta con ripartizione paritaria. Il Collegio nega il potere riduttivo, pur sollecitato dal P.M.: la ripartizione risponde alle caratteristiche soggettive, cioè al grado di gravità della colpa, e oggettive, cioè all’evidenza della patologia e alla univocità dell’intervento omesso. Irrilevante il carico di circa venti pazienti, dato il carattere salvavita della prestazione. I convenuti sono condannati al pagamento di metà della somma ciascuno, oltre rivalutazione e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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