Pareri del Comitato di verifica non impugnabili e CTU necessaria sulla causa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 527 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I pareri resi dal Comitato di verifica per le cause di servizio hanno natura di atti endo-procedimentali e non sono autonomamente impugnabili, perché privi di attitudine lesiva immediata. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo con il solo limite del giudicato, con estromissione del dicastero dal giudizio. Sulla domanda di pensione privilegiata, quando l’accertamento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e della loro ascrivibilità a categoria assume carattere tecnico medico legale, il giudice dispone consulenza di un qualificato organo sanitario pubblico e sospende ogni ulteriore decisione sul rito e sul merito.
Il Fatto
Il ricorrente, Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri in congedo, ha impugnato il decreto con cui l’INPS aveva liquidato la pensione di privilegio confermando l’ottava categoria della tabella A, già riconosciuta per la sola infermità artrosica del rachide. La liquidazione si fondava sul parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che aveva escluso la dipendenza da causa di servizio dell’infermità ipertensiva, qualificandola come forma morbosa a genesi multifattoriale non influenzabile da generici disagi di servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante.
Il ricorrente ha dedotto la dipendenza da causa di servizio di più patologie, documentate attraverso successivi accertamenti medico legali, e ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata nella misura complessiva della terza categoria della tabella A, o in quella diversa ritenuta equa, anche per cumulo, sollecitando in via istruttoria una consulenza tecnica. Si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, e l’INPS, che ha rivendicato la correttezza delle valutazioni tecniche e ha invocato in via subordinata il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Collegio la ritiene fondata e richiama la costante giurisprudenza della Corte dei conti, dalla quale dichiara di non avere motivo di discostarsi. I pareri degli organi tecnici deputati alla valutazione medico legale, resi nell’ambito del procedimento amministrativo, hanno natura endo-procedimentale.
Da tale qualificazione deriva un duplice effetto. Sul piano dell’impugnabilità, la natura endo-procedimentale esclude che i pareri siano dotati di attitudine lesiva immediata e li rende non autonomamente impugnabili. Sul piano processuale, il difetto di legittimazione passiva sussiste quando la parte resistente non è il soggetto nei cui confronti l’azione possa e debba essere esercitata in virtù delle norme che regolano il rapporto dedotto in giudizio. La Corte precisa che il difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato eventualmente formatosi.
Il Collegio dispone pertanto l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze — Comitato di verifica per le cause di servizio.
Passando al merito, il giudice rileva la natura tecnica della fattispecie, volta ad accertare la dipendenza da causa di servizio di una serie di patologie per le quali tale dipendenza è stata negata. Ritiene necessario acquisire il motivato parere di un qualificato organo sanitario pubblico e ordina all’Ufficio medico legale presso il Ministero della Salute di esprimersi, previa visita diretta del ricorrente, ove ritenuta necessaria.
Il quesito investe tutte le patologie esposte nel ricorso e chiede se le stesse siano da riferirsi come causa o concausa al servizio prestato e, in caso positivo, se siano ascrivibili a categoria utile a pensione privilegiata, con indicazione della tabella, della categoria e della decorrenza. La Corte riconosce alle parti la facoltà di farsi assistere da un consulente di fiducia e fissa i termini per l’inizio delle operazioni peritali, per la trasmissione dello schema di relazione, per le osservazioni delle parti e per il deposito della relazione finale. Ogni ulteriore giudizio sul rito e sul merito resta sospeso, con spese al merito.
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Nota della Redazione
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