Adesione a GAL societario esclusa dal regime derogatorio e soggetta al controllo (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 89 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti deliberativi con cui una pubblica amministrazione aderisce a un Gruppo di azione locale costituito in forma societaria, in attuazione dell’art. 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell’art. 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’art. 61 del regolamento (UE) n. 508/2014, non ricadono nel regime derogatorio previsto dall’art. 5, comma 1, primo periodo, T.U.S.P. La clausola derogatoria per le operazioni compiute in conformità a espresse previsioni legislative ha portata eccezionale e non è integrata dalla previsione che si limiti ad attribuire all’amministrazione la facoltà di costituire società o acquisire partecipazioni in un dato ambito settoriale. Resta pertanto l’onere di motivazione analitica, per i profili non direttamente coperti dall’art. 4, comma 6, T.U.S.P., e il controllo della Corte dei conti nelle forme dell’art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.
Il Fatto
Un’Università pubblica trasmette alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini delle verifiche di cui all’art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P., come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, la documentazione relativa all’adesione a un costituendo Gruppo di azione locale per la pesca, società consortile a responsabilità limitata. L’operazione prevede la sottoscrizione di otto quote del capitale sociale per un importo complessivo di 400,00 euro.
La questione giunge alla Sezione perché il presupposto oggettivo del controllo è oggetto di orientamenti contrastanti tra le Sezioni regionali: per un primo indirizzo l’adesione a un GAL societario sarebbe sottratta al controllo, per un secondo indirizzo no. La Sezione investe quindi le Sezioni Riunite in sede di controllo, che risolvono il contrasto. Nel frattempo l’Ateneo comunica di non aver partecipato alla costituzione della società, già iscritta nel Registro delle imprese.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la fattispecie sulla base del principio enunciato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo. La clausola dell’art. 5, comma 1, primo periodo, T.U.S.P., che esclude dall’onere motivazionale le operazioni compiute in conformità a espresse previsioni legislative, ha portata eccezionale e va interpretata in modo non estensivo. Occorre una connessione esplicita tra previsione legislativa e specifica operazione societaria: solo quando la scelta sia adottata o disciplinata direttamente dal legislatore gli spazi dell’amministrazione si riducono all’attuazione della volontà normativa.
Non integra il regime derogatorio la norma che si limita a riconoscere una facoltà in un determinato ambito settoriale. L’art. 4, comma 6, T.U.S.P. fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione delle richiamate disposizioni europee, ma i regolamenti invocati non impongono né autorizzano direttamente il ricorso al modello societario: si limitano a stabilire caratteristiche e funzioni dei GAL. Il GAL può dunque assumere vesti giuridiche differenti, purché il modello prescelto garantisca l’operatività del partenariato.
Ne deriva un affievolimento dell’onere motivazionale solo sul versante finalistico. L’adesione dell’Ateneo appare coerente con le finalità istituzionali, in termini di sostegno alla formazione e alla ricerca. Resta invece pieno l’onere di motivazione analitica su convenienza economica, sostenibilità finanziaria e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Su questo secondo profilo la documentazione è carente. Non risulta alcuna analisi prospettica dell’adesione in chiave di possibili scenari futuri prodromici a perdite, con ricadute sul bilancio dell’Ateneo. Lo statuto prevede la possibilità di finanziamenti dei soci in caso di squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, e una quota annuale contributiva superabile “di norma”. Tali eventualità non sono rassicuranti in assenza di valutazione economico-patrimoniale.
La Sezione rende pertanto parere parzialmente negativo, con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo, senza che risulti superato il vaglio sulla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Nota della Redazione
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