Controllo PNRR e obblighi di contabilizzazione degli enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 330 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione delle risorse del PNRR la Sezione regionale della Corte dei conti verifica l’attuazione dei progetti finanziati e può rivolgere all’ente locale inviti a rimuovere le disfunzioni rilevate. L’attività di controllo non si esaurisce nell’accertamento dei risultati, ma si estende alla corretta rappresentazione contabile delle risorse. L’ente è tenuto a contabilizzare le somme del PNRR secondo l’art. 15 del D.L. n. 77/2021, che deroga alle regole ordinarie del principio contabile applicato 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011, anticipando il momento dell’accertamento in entrata. L’ente deve inoltre assicurare la coerenza dei dati inseriti nella piattaforma ReGiS, eliminando le discordanze accertate. Gli inviti sono formulati nell’ambito della discrezionalità amministrativa e mirano ad incrementare la percentuale dei pagamenti rispetto alle risorse accertate. La deliberazione è soggetta a pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.
Il Fatto
La vicenda riguarda il controllo sulla gestione condotto dalla Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana nei confronti di un ente locale, in relazione ai progetti finanziati con le risorse del PNRR. La Sezione ha avviato l’istruttoria richiedendo all’ente gli elementi necessari alla verifica dell’attuazione dei progetti.
L’ente ha risposto alla richiesta istruttoria e, successivamente, è stata inviata la bozza di referto per garantire il contraddittorio. Acquisite le controdeduzioni, il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento e il Presidente ha convocato l’adunanza. La questione arriva davanti alla Sezione perché il controllo sull’impiego delle risorse PNRR è esercitato d’ufficio, nell’ambito della programmazione dell’attività di controllo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha esercitato il controllo sulla gestione previsto dall’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994 e dall’art. 7, comma 7, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021. Il fondamento costituzionale dell’attività è individuato negli artt. 81, 97, primo comma, 28 e 119, ultimo comma, della Costituzione, oltre che nell’art. 100, secondo comma, della Costituzione.
Il controllo ha ad oggetto l’attuazione, alla data del 30.06.2024, del PNRR dell’ente e viene esercitato attraverso il referto, che la Sezione approva con la deliberazione. L’accertamento non si limita alla verifica dei risultati conseguiti, ma investe il modo in cui le risorse sono rappresentate nel sistema contabile dell’ente.
Sul piano sostanziale, la Sezione richiama il regime derogatorio dell’art. 15 del D.L. n. 77/2021. Tale disposizione consente di derogare alle regole ordinarie del principio contabile applicato 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011, anticipando il momento in cui diviene possibile contabilizzare l’accertamento in entrata necessario alla copertura finanziaria della correlata spesa. Da qui l’invito all’ente a procedere alla contabilizzazione delle risorse del PNRR in conformità a tale disciplina.
La Sezione rileva inoltre la necessità di incrementare la percentuale dei pagamenti rispetto alle risorse accertate e di aggiornare la piattaforma ReGiS, eliminando le discordanze accertate e riportate nell’allegato referto. L’aggiornamento della piattaforma risponde all’esigenza di garantire la coerenza e la tracciabilità dei dati relativi ai progetti finanziati.
Gli inviti sono rivolti all’amministrazione nell’ambito della propria discrezionalità e al Segretario generale per l’attività di coordinamento. La Sezione dispone la trasmissione della pronuncia al Sindaco, al Segretario generale e all’Organo di revisione, e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.
Nota della Redazione
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