Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su assegnazione somme Carta docente (TAR Marche n. 569 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 è eseguibile davanti al giudice amministrativo ove l’Amministrazione non vi abbia provveduto. Il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 rende il ricorso procedibile e consente di accertare l’inottemperanza. La mancata costituzione sostanziale della resistente, limitata a una difesa formale, non contrasta la pretesa, che va accolta con assegnazione di un termine per l’adempimento e con nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a corrispondere alla ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, le somme riconosciute per il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, con condanna alle spese in favore dei procuratori antistatari.
Ritenendo che il giudicato non fosse stato eseguito, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere il pagamento delle somme liquidate. L’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche si è costituito con memoria formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza e la proposizione della domanda è decorso il termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, presupposto che abilita l’accesso al rimedio dell’ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito e l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio ha così dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza, con salvezza delle somme eventualmente già corrisposte.
Il giudice amministrativo ha assegnato all’Amministrazione un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso di tale termine è stato nominato Commissario ad acta il dirigente della competente direzione ministeriale, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha rilevato che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso e ha condannato l’Amministrazione al relativo pagamento, liquidato in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.
Nota della Redazione
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