Cass. civ. Sez. III n. 27680 del 23.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 27680/2026, depositata il 23/10/2026 (R.G. 16061/2023). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Oggetto:
Danni lesioni caduta di motociclista buca strada comunale.
Ud. cc 20 ottobre 2026 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16061/2023 R.G. proposto da: rappresentato e difeso dagli avvocati presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -ricorrentecontro S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrentenonché contro COMUNE DI L’AQUILA, in persona del Sindaco pro tempore -intimatoavverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 741/2023 udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott.
FATTI DI CAUSA
1.La controversia trae origine dalla domanda risarcitoria azionata nei confronti del Comune di L’Aquila, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni (quantificati in complessivi € 51.394,62) derivanti da un sinistro stradale.
L’attore esponeva che, mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore in Via era caduto a causa dell’impatto della ruota anteriore con una buca/disconnessione del manto stradale situata a ridosso del tratto finale della rotaia della metropolitana di superficie. A seguito della caduta riportava un trauma contusivo e distorsivo con prognosi di 7 giorni ed esiti permanenti da danno biologico valutati nella misura del 15% circa.
Il Comune di L’Aquila si costituiva contestando la propria responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c. ed eccependo il caso fortuito/condotta imprudente dell’attore (il quale risiedeva a circa 400 metri dal luogo dell’evento e conosceva la presenza dei binari collocati dal 2003); chiedeva inoltre la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice S.p.A. (già S.p.A.) per essere manlevata.
Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza n. 635/2021, rigettava la domanda dell’attore, ritenendo la sussistenza del caso fortuito rappresentato dalla condotta imprudente del danneggiato. La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza n. 741/2023, rigettava l’impugnazione proposta dal e lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di L’Aquila e di S.p.A., dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso Ha resistito con controricorso Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore di parte resistente ha depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza entro il termine di giorni 60 dalla data della decisione in camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La corte di merito, nel rigettare l’impugnazione, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, argomentando sulla mancanza di prova del nesso eziologico cosa-danno e sulla ricorrenza del caso fortuito evincibili dall’istruttoria.
Sotto il primo aspetto, la corte territoriale ha ritenuto che l’attore non avesse fornito la prova che la caduta fosse derivata dall’impatto con la disconnessione stradale, giacché i due testimoni escussi avevano visto il conducente solo quando era già caduto a terra e il rapporto della Polizia Urbana attestava il fondo bagnato.
In ogni caso, anche a voler ritenere provata la dinamica dei fatti, la corte ha ritenuto che la condotta del danneggiato era consistita in una pluralità di violazioni delle regole di prudenza e del Codice della Strada. In particolare, il a) stava percorrendo la strada urbana sul margine sinistro della corsia di pertinenza anziché in prossimità del margine destro (come prescritto dall’art. 143 C.d.S.), ponendosi così nelle immediate e pericolose adiacenze della rotaia della metropolitana di superficie e della relativa scanalatura; b) alla guida del ciclomotore e con pioggia in atto, per immettersi nell’ingresso del piazzale del mercato, anziché superare la fine della rotaia (oltre la quale vi era tutto lo spazio utile per svoltare in sicurezza), aveva anticipato la manovra di svolta compiendo un “taglio” della carreggiata e attraversando obliquamente il binario in ferro e la relativa scanalatura proprio nel punto d’innesto con la disconnessione; c) risiedeva dal 1982 in via (a circa 400 metri dal luogo del sinistro), sicché la presenza dei binari di superficie (collocati nel 2003) e la conformazione dei luoghi gli erano ben note e verosimilmente conosciute. Alle circostanze che precedono si aggiungeva il fatto che: la presenza della pioggia richiedeva una guida particolarmente attenta in sella a un veicolo a due ruote; la disconnessione era di dimensioni apprezzabili (circa 30×40 cm per 20 cm di profondità), collocata intorno al binario delimitato da lastre in cemento chiare, con caratteristiche cromatiche ben distinguibili dall’asfalto, e non risultava del tutto allagata o nascosta; l’ampia carreggiata a senso unico, rettilinea e priva di traffico intenso o di intralci alla visuale (in orario diurno, ore 10:30), avrebbe consentito al di avvistare tempestivamente l’ostacolo ed evitare la disconnessione adottando l’ordinaria diligenza. In estrema sintesi, la sentenza impugnata si fonda su due autonome ed autosufficienti rationes decidendi, ognuna delle quali idonea a giustificare il rigetto della domanda risarcitoria azionata dal a) da un lato, il mancato raggiungimento della prova del nesso di causalità materiale tra la res in custodia e l’evento dannoso (ovverosia che la caduta dal ciclomotore sia avvenuta proprio a causa dell’impatto della ruota anteriore con la buca posta a ridosso del binario); b) dall’altro, l’accertamento in fatto della sussistenza del caso fortuito, integrato dalla condotta di guida del danneggiato, ritenuta imprevedibile, evitabile e connotata da grave imprudenza, sì da porsi come causa esclusiva nella determinazione del sinistro. ha impugnato la sentenza della corte territoriale formulando quattro motivi. Precisamente:
– con il primo motivo denuncia <<violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 2051, 2697, 1227 e 2727 e ss. cc., e degli artt. 40 e 41 c.p.>> nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto non provato il nesso di causalità tra la disconnessione stradale e l’evento dannoso; in sintesi il ricorrente sostiene che la corte di merito ha invertito l’onere della prova e snaturato la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., muovendo dal presupposto che ogni lesione derivi da una causa ignota idonea ad esonerare il custode;
– con il secondo motivo denuncia <<nullità della sentenza ex art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 115>>. In sintesi, denuncia un vizio percettivo/travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nella ricognizione del contenuto oggettivo delle risultanze istruttorie (testimoniali e documentali), estrapolandone elementi informativi diversi o contrari rispetto a quelli effettivamente acquisiti;
– con il terzo motivo denuncia <<violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3 degli artt. 115 e 116 c.p.c.>>: in sintesi, censura la valutazione del materiale probatorio svolta dalla corte d’appello, sostenendo che un corretto apprezzamento delle prove non avrebbe consentito di qualificare la sua condotta in termini di abnormità o imprudenza idonea ad interrompere il nesso causale;
– con il quarto motivo denuncia <<violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., degli artt. 2043, 2051 e 1227 c.c., e dell’art. 2697 c.c. anche in relazione all’art. 41 c.p.>>: in sintesi, contesta l’applicazione dei criteri della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. e del concorso colposo ex art. 1227 c.c., sostenendo che la corte di merito sia ricorsa a un orientamento giurisprudenziale minoritario/superato e abbia omesso l’accertamento in concreto dei caratteri del caso fortuito.
3. Il ricorso non è fondato.
3.1. Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. In tema di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., grava sul danneggiato l’onere di fornire la rigorosa prova del nesso di causalità tra la res e l’evento lesivo, dimostrando che lo stato dei luoghi o l’anomalia del bene ha svolto un ruolo di efficienza eziologica diretta nella determinazione del sinistro (Cass. Sez. U., n. Il regime di responsabilità oggettiva stabilito dall’art. 2051 c.c. solleva il danneggiato dalla sola prova della colpa del custode, ma non lo esonera affatto dalla dimostrazione del nesso di causalità materiale tra la cosa e il danno.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la corte territoriale non è incorsa in alcuna inversione dell’onere della prova né ha disapplicato i principi regolatori della responsabilità da custodia. Il giudice di merito ha infatti accertato in fatto che l’attore non aveva fornito la dimostrazione che la caduta fosse derivata proprio dall’impatto con la disconnessione stradale, dato che i due testimoni escussi non avevano assistito all’impatto nel momento in cui si verificava (essendo sopraggiunti quando il era già a terra) e le rilevazioni verbalizzate dalla Polizia Municipale non offrivano elementi univoci di riscontro.
La statuizione si fonda dunque sul mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico del danneggiato ex art. 2697 c.c. La censura, nella parte in cui contesta l’applicazione del canone del “più probabile che non” e l’apprezzamento delle prove presuntive svolto dal giudice d’appello, trasmoda in una inammissibile richiesta di riesame del merito e della valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 8053/2014) quando, come nella specie, scevra da evidenti vizi logici.
3.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Quanto alla denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., la costante giurisprudenza di questa Corte recepisce la regola per cui detta violazione è configurabile solo allorché si denunci che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove mai introdotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei casi consentiti dalla legge (Cass. Sez. U., n. 16598/2016; Cass. Sez. U., n. 20867/2020), e non già quando si contesi il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie. Parimenti, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U., n. 5792/2024) hanno recentemente ribadito che il c.d. “travisamento della prova” consiste in un errore percettivo caduto sul testo oggettivo documento della deposizione (ossia sull’affermazione dell’esistenza di una prova dal contenuto inequivocabilmente contrario o inesistente negli atti), e non comprende la contestazione del valore persuasivo o della rilevanza attributi dal giudice di merito agli elementi probatori raccolti (quali le fotografie allegate al verbale della Polizia Municipale o la deposizione del teste Le doglianze del ricorrente, sopra ripercorse, si risolvono dunque nella mera sollecitazione ad un inammissibile nuovo apprezzamento di fatto.
3.3. Il terzo motivo è anch’esso inammissibile.
La censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile unicamente allorché si alleghi che il giudice di merito abbia disatteso il principio del prudente apprezzamento, attribuendo valore di prova legale ad una prova libera o viceversa (Cass. Sez. U., n. 34474/2019; Cass. Sez. U., n. 20867/2020).
Tale vizio non è invocabile per dolersi che il giudice abbia valutato le prove attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune risultanze rispetto ad altre.
Il ricorrente si limita a contrapporre la propria ricostruzione fattuale (in ordine alla posizione del ciclomotore, alla velocità e alla manovra di svolta) a quella motivatamente accolta dalla corte di merito, richiedendo una revisione dei convincimenti del giudice di merito non consentita in sede di legittimità.
3.4. Il quarto motivo è infondato. sentenza impugnata adegua perfettamente all’insegnamento nomofilattico espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U., n. 20943/2022), secondo cui, in materia di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela dettato dal principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. Quanto più la situazione di possibili danni è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico e configuri il caso fortuito. In estrema sintesi, è ormai consolidato l’orientamento di questa Corte nel ritenere idonea ad interrompere il nesso causale anche la mera condotta oggettivamente colposa del danneggiato, che si ponga come causa autonoma ed esclusiva nella determinazione dell’evento (cfr. i principi ribaditi ai punti 8.1.1. e ss. di Cass. n. 28057/2024, ulteriormente confermati da numerosissime altre, tra cui, da ultimo, Cass. n. 34563/2025, alla cui motivazione basti qui un integrale richiamo). caso specie, Corte d’appello esaminato analiticamente il quadro fattuale, accertando che:
– il circolava alla guida del ciclomotore sul margine sinistro anziché sul margine destro della carreggiata, in palese violazione dell’art. 143 C.d.S.;
– con fondo stradale bagnato dalla pioggia, per accedere al piazzale del mercato compiva una manovra di svolta anticipata (“taglio” della carreggiata), impegnando obliquamente la rotaia in ferro e la relativa scanalatura anziché superare la fine del binario ove vi era ampio spazio utile;
– il danneggiato risiedeva dal 1982 in via metri dal luogo del sinistro), sicché la conformazione della strada ed i binari della metropolitana di superficie (posizionati sin dal 2003) gli erano ben noti;
– la disconnessione e i binari, delimitati da lastre in cemento chiare, presentavano caratteristiche cromatiche ben distinguibili dall’asfalto ed erano perfettamente visibili in orario diurno (ore 10:30). Tale condotta è stata non implausibilmente qualificata come un’anomalia di guida imprevedibile ed evitabile, idonea a interrompere il nesso eziologico.
Il motivo va dunque rigettato sulla base del seguente principio di diritto: <<In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ai fini dell’elisione del nesso causale, la condotta del danneggiato non deve necessariamente presentare i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed eccezionalità, essendo sufficiente che sia “oggettivamente colposa”, ossia caratterizzata dall’inosservanza della normale cautela esigibile e correlata alla situazione di rischio percepibile o superabile con l’ordinaria diligenza. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c., quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata mediante l’adozione delle cautele normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più l’imprudenza del danneggiato assume efficienza causale esclusiva nella determinazione del sinistro, interamente recidendo il nesso eziologico e degradando la cosa a mera occasione dell’evento lesivo>>.
4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della controricorrente costituita secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
Nulla per le spese nei confronti del Comune di L’Aquila, rimasto contumace.
Ancora, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.
Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta generalità e degli eventuali altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 5.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
– ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto;
– ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2026, nella camera di consiglio
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2051 c.c. – Danno cagionato da cosa in custodia
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 40 c.p. – Rapporto di causalità
- Art. 41 c.p. – Concorso di cause
- Art. 143 C.d.S. – Posizione dei veicoli sulla carreggiata