Cass. civ. Sez. III n. 27833 del 27.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 27833/2026, depositata il 27/10/2026 (R.G. 19872/2024). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19872/2024 R.G. proposto da: con avv.ti – ricorrenti – contro A.S.L. TO5, in persona del legale rappresentante, con sede in rappresentata e difesa dagli avv.ti – controricorrente – avverso la sentenza n. 576/24 resa dalla Corte d’appello di Torino e depositata in data 20 giugno 2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’undici settembre 2026 dal consigliere Alberto Crivelli.
Oggetto
SANITARIA
FATTI DI CAUSA
agivano in giudizio per ottenere dall’azienda sanitaria convenuta il risarcimento dei danni da essi subiti in data 3 agosto 2018 allorché il primo veniva aggredito da tale all’interno del pronto soccorso di In particolare, il lasciato libero di circolare all’interno della struttura sanitaria benché visibilmente in stato di alterazione psicofisica da abuso di alcol, aveva aggredito – che era intervenuto verbalmente per invitarlo a cessare i suoi comportamenti molesti – procurandogli un trauma facciale con otorragia e perdita di coscienza e provocando, quindi, anche un trauma emotivo al nipote assisteva all’accaduto.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda di ritenendo che la struttura sanitaria avesse violato il contratto di cura e assistenza che comprendeva il dovere di tutela dell’integrità fisica dei soggetti coinvolti.
L’Azienda sanitaria (ASL) proponeva gravame e, a loro volta, gli odierni ricorrenti proponevano appello incidentale.
La Corte d’appello, con l’impugnata sentenza, riformava la pronuncia di primo grado, accogliendo l’appello principale e dichiarando assorbito quello incidentale; osservava, inoltre, che il primo giudice aveva in parte erroneamente ricostruito il fatto. Invero, a parere del giudice d’appello, sulla base della documentazione (in particolare, delle registrazioni delle telecamere) e delle dichiarazioni testimoniali raccolte, il si era sì mosso tra le varie stanze, fuoriuscendo da quella denominata “ cui era stato collocato, ma era sempre stato seguito da infermieri che ne vigilavano i movimenti, senza mai avvicinarsi agli altri pazienti e, in particolare, ai si trovava distante dal ma, a un tratto, dopo che quest’ultimo aveva aggredito un’infermiera, peraltro subito soccorsa da un altro infermiere, si alzava, gli si avvicinava e lo avvertiva che avrebbe chiamato la polizia.
La Corte territoriale ha poi concluso nel senso che, in ogni caso, non si applicherebbero le “norme comportamentali” di cui al Protocollo aziendale, adottato sulla base della raccomandazione n. 8/2007 del Ministero della Salute, volte a prevenire aggressioni all’interno della struttura, le quali non avrebbero rango regolamentare, e soprattutto che “la condotta autonomamente e liberamente assunta dal soggetto rimasto leso, Avv. abbia avuto efficacia causale esclusiva nella determinazione dell’evento lesivo”, equiparando tale comportamento ad un fatto sopravvenuto, eccezionale ed atipico rispetto alla serie causale. propongono, quindi, ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, mentre l’ASL resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno, da ultimo, depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo si deduce l’omessa applicazione della normativa relativa alla colpa per mancata custodia da parte dell’ASL nella causazione di un danno da parte del soggetto custodito, in relazione agli artt. 2043, Nel motivo si imputa al giudice d’appello di aver preso in considerazione come causativo dell’evento il solo intervento verbale del danneggiato, attribuendogli efficacia causale, senza peraltro mai qualificarlo come imperito o negligente, e non la responsabilità per custodia (contrattuale o extra-contrattuale) della struttura, ritenendo poi le disposizioni del Ministero della Salute e del conseguente protocollo aziendale non aventi rango regolamentare.
1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto estraneo alla ratio decidendi della pronuncia e attinente a un accertamento in fatto.
Sotto il primo profilo deve rilevarsi quanto verrà osservato in proposito in relazione al secondo motivo di ricorso.
Può, peraltro, osservarsi come la Corte abbia escluso qualsiasi violazione da parte della struttura sanitaria, la cui responsabilità può ben configurarsi, in virtù del contratto di spedalità e quale obbligazione accessoria, nei confronti del paziente che abbia subito l’aggressione di un terzo del pari ammesso alla struttura o di un dipendente della stessa (cfr. Cass. n. 19658/14). Nella specie, tuttavia, la Corte ha osservato che il era, in ogni momento, seguito e controllato dagli infermieri e che non si era mai avvicinato agli altri pazienti.
Essa, poi, nel formulare il giudizio per cui il si era volontariamente ed improvvisamente avvicinato al ha qualificato la sua condotta come causatrice dell’evento.
Quanto, poi, alla mancata osservanza delle regole comportamentali previste dal succitato protocollo, la Corte territoriale ha sì rilevato che esse non avevano rango regolamentare, ma la ratio decidendi della pronuncia è tutt’altra, poiché si fonda – come appena detto – sull’accertamento fatto della riconducibilità dell’evento comportamento autonomo del che avrebbe interrotto il nesso di causalità. Già per tale ragione, le norme regolamentari, volte semmai a disciplinare il comportamento diligente che l’ASL avrebbe dovuto tenere, risultano del tutto irrilevanti.
Soprattutto, la Corte territoriale ha comunque accertato in fatto, così ulteriormente escludendo ogni rilevanza fini della decisione dell’osservanza o meno delle norme regolamentari, che è stato “acclarato che i vari operatori sanitari in servizio al momento dei fatti, ebbero ad attivarsi sollecitamente per controllare il comportamento palesemente anomalo del paziente visibilmente pervenuto in stato di alterazione Sicché, definitiva, indipendentemente dall’opinione della Corte territoriale circa la rilevanza di tali norme, essa, da un lato, ha basato la decisione sull’accertamento in fatto dell’assenza del nesso di causalità e, dall’altro, ha parimenti accertato in fatto che il comportamento dei dipendenti della struttura fu conforme a tali norme.
Va rilevato, poi, che il motivo è incentrato, almeno in parte, su un’assunta responsabilità da custodia ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. (per quella di natura contrattuale o da “contatto sociale” si veda quanto osservato in precedenza), mai neppure prospettata con l’atto introduttivo (che invece inquadrava la responsabilità ex artt. 2047 e 2048 cod. civ.) o dalla sentenza di primo grado (che, come visto, la inquadrava come responsabilità contrattuale).
2. Col secondo mezzo si deduce errata applicazione dell’art. 2043 cod. civ. con riferimento alla sussistenza di colpa in capo a Più chiaramente, nel corpo del motivo si lamenta che il comportamento era stato qualificato come evento eccezionale idoneo a interrompere la serie causale, escludendosi tale caratteristica dal momento che poco prima il aveva aggredito un’infermiera e che l’intervento stesso era consistito in un mero invito verbale. Si sostiene, poi, che tale intervento corrisponderebbe ai doveri di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e sarebbe riconducibile all’intento di legittima difesa ai sensi dell’art. 2044 cod. civ., quale condotta diretta a neutralizzare le conseguenze dell’illecito.
2.1. Il motivo è inammissibile.
In buona sostanza con esso si contesta l’attribuzione al comportamento dell’odierno ricorrente dei caratteri della colpa, da un lato, e della eccezionalità e imprevedibilità, dall’altro, in thesi necessari per poterlo ritenere fattore eccezionale idoneo a interrompere il nesso causale altrimenti configurabile tra l’evento e la condotta dei sanitari. In tal modo gli argomenti censori postulano quel che è stato motivatamente escluso dalla Corte di merito, che cioè l’intervento del si sia inserito in una serie causale già avviata comportamento omissivo del personale sanitario.
Nel caso in esame la Corte ha escluso tale presupposto, dal momento che la condotta dei sanitari è stata ritenuta adeguata ai doveri ad essi imposti ed alla situazione verificatasi e comunque tale per cui, se non ci fosse stato l’intervento del predetto, non avrebbe potuto di per sé condurre all’evento.
Non vi è pertanto una sequenza causale che correli l’evento alla condotta dei sanitari rispetto alla quale si debba valutare l’efficacia parzialmente o toralmente interruttiva dell’intervento del secondo i requisiti di cui all’art. 1227 c.c.
Rispetto a un tale accertamento si appalesano, dunque, non pertinenti e prive di rilevanza censoria le argomentazioni svolte circa la non rimproverabilità della condotta o la sua prevedibilità.
È poi appena il caso di rammentare che l’accertamento di fatto di tale dinamica causale appartiene alla cognizione del giudice del merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dell’assenza o dell’apparenza motivazionale.
È, invece, denunciabile in sede di legittimità l’errore nell’individuazione della regola giuridica in base alla quale si deve accertare il nesso (Cass. n. 20944/2026), ma la censura proposta è tutta espressamente fondata sulla correlazione tra l’intervento e la pericolosità del soggetto aggressore, che, con riferimento al è stata oggetto di un accertamento in fatto (l’essere quest’ultimo distante dall’aggressore, essendoglisi egli piuttosto avvicinato; il fatto che l’aggressore non avesse mai volontariamente avvicinato alcuno dei pazienti, peraltro essendo rimasto sempre nella sfera di controllo degli infermieri).
Discende da quanto osservato che anche inquadrare l’intervento del come dettato da un dovere di solidarietà risulta irrilevante. Varrà comunque soggiungere al riguardo che i giudici di merito hanno accertato in fatto, come già detto, che il era sempre rimasto sotto il controllo degli infermieri, tanto che l’infermiera aggredita venne prontamente soccorsa da un altro infermiere; ciò esclude il ricorrere degli estremi della legittima difesa, ed esclude altresì che il comportamento sia stato tenuto allo scopo di fronteggiare e neutralizzare le conseguenze di un illecito.
3. Con il terzo mezzo si denuncia l’omessa applicazione della normativa concernente la responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., con riferimento alla mancata considerazione dell’insufficiente custodia da parte dell’ASL.
3.1. Le considerazioni svolte a proposito del primo motivo, in particolare in ordine al fatto che la ratio decidendi della sentenza impugnata è incentrata sull’assenza di un nesso di causalità tra il comportamento dell’ASL e il danno occorso ai determinano l’assorbimento del motivo. Con esso, infatti, si censura la decisione nella parte in cui avrebbe omesso di accertare la congruità del comportamento tenuto dall’ASL nell’assolvimento dei propri oneri, questa volta in base ai canoni della responsabilità aquiliana. Deve, peraltro, ancora sottolinearsi che, come già visto, la Corte territoriale aveva accertato che, in ogni caso, il comportamento dell’ASL era stato del tutto conforme anche alla normativa secondaria, avendo gli infermieri sempre seguito il in ogni suo movimento.
4. Con il quarto mezzo si denuncia la violazione degli artt. 115, 177 e 178 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata respinto l’appello incidentale, ritenendo i decaduti dalla prova testimoniale.
4.1. Il motivo attiene al danno asseritamente patito da dolendosi il ricorrente del rigetto delle richieste istruttorie sul danno psicologico.
Il motivo è inammissibile poiché attiene a questione espressamente (e correttamente) considerata assorbita dalla Corte di merito: l’esclusa sussistenza di una condotta dei sanitari causalmente efficiente nella verificazione dell’evento, giustificava di per sè il rigetto anche della domanda risarcitoria di e rendeva dunque ultronea l’ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
5. Il ricorso è, in definitiva, inammissibile, con aggravio di spese in capo ai ricorrenti soccombenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Infine, per la natura della causa petendi, va disposta d’ufficio l’omissione, eventuali altri dati identificativi dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in € 3.000,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dell’onorario, all’IVA e alla CPA, se dovute, nonché agli esborsi, liquidati in € 200,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Oscuramento dati come in motivazione.
Così deciso in Roma, l’undici settembre 2026.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2044 c.c. – Legittima difesa
- Art. 2047 c.c. – Danno cagionato dall'incapace
- Art. 2048 c.c. – Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte
- Art. 2051 c.c. – Danno cagionato da cosa in custodia
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 177 c.p.c. – Effetto e revoca delle ordinanze
- Art. 178 c.p.c. – Controllo del collegio sulle ordinanze