Termine semestrale per il ricorso per cassazione e decorrenza dalla pubblicazione della sentenza (Cass. civ. Sez. 2 n. 13679 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere notificato, a pena di inammissibilità, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, qualora il processo sia iniziato in data antecedente all’entrata in vigore della disciplina che ha ridotto il termine. La decorrenza del termine è ancorata alla data di pubblicazione del provvedimento, non già a quella della sua notificazione o comunicazione. La notificazione del ricorso effettuata oltre la scadenza del termine semestrale comporta la declaratoria di inammissibilità del gravame, con conseguente condanna alle spese del soccombente.

Il Fatto

La controversia traeva origine dall’impugnativa, proposta da una condomina, della delibera assembleare del 15 giugno 2011. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza pubblicata il 5 giugno 2020, aveva dichiarato tempestiva l’originaria impugnativa ma l’aveva rigettata nel merito.

Avverso tale pronuncia la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 7 gennaio 2021. Il Condominio ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per intervenuta tardività della notificazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, ritenendola fondata. Ha rilevato che il ricorso era stato notificato in data 7 gennaio 2021, come risultante dalla ricevuta di accettazione del plico notificato dal difensore ai sensi della legge n. 53/1994.

La sentenza impugnata era stata pubblicata il 5 giugno 2020. Poiché il processo era iniziato nel 2011, la Corte ha applicato il termine semestrale per l’impugnazione, allora vigente. Tale termine, calcolato secondo le regole ordinarie, scadeva il 5 gennaio 2021.

La notificazione del ricorso, avvenuta il 7 gennaio 2021, è risultata quindi successiva alla scadenza del termine. La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in complessivi euro 2.400, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La decisione conferma il principio per cui il mancato rispetto del termine di impugnazione determina una declaratoria di inammissibilità, senza che rilevi l’esito del giudizio di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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