Condono edilizio: silenzio-assenso solo se l’opera è condonabile (C.G.A.R.S. n. 898 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, il silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria non si perfeziona per il solo inutile decorso del termine di legge. L’effetto si produce soltanto se la domanda presenta i requisiti soggettivi e oggettivi di condonabilità e sia corredata della documentazione completa. Il termine per la formazione del titolo per silentium decorre dal momento in cui le carenze documentali vengono eliminate. La richiesta di integrazione documentale avanzata dall’amministrazione comunale è pertanto legittima finché perduri l’incompletezza dell’istanza. Resta distinto e autonomo il potere di tutela del demanio marittimo rispetto a quello urbanistico del Comune.

Il Fatto

Gli appellanti sono proprietari di un locale adibito a officina meccanica, realizzato abusivamente nel 1988 in area ricadente entro la fascia di 150 metri dalla battigia. Nel 1995 presentano domanda di concessione in sanatoria. Nel 2006 il responsabile dell’area tecnica del Comune li invita a produrre documentazione integrativa, tra cui il parere ex art. 55 cod. nav., e segnala che la porzione di opera ricadente in zona C2 non è sanabile per violazione dell’art. 15, lett. a), l.r. n. 78/1976.

Gli interessati impugnano l’atto davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo la formazione del silenzio-accoglimento e l’illegittimità della richiesta del nulla-osta marittimo. Il TAR respinge il ricorso. Propongono appello i soccombenti; si costituiscono la Capitaneria di porto e l’Assessorato regionale territorio e ambiente, chiedendo l’estromissione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale: se il mero decorso del termine di legge sulla domanda di condono produca il titolo edilizio per silentium. La risposta è negativa. Il silenzio-assenso presuppone la spettanza del bene della vita, cioè la necessità di allegare e provare la titolarità del bene cui rimanda la richiesta di sanatoria. L’effetto si verifica solo in presenza di un’opera effettivamente condonabile.

La Corte richiama la prevalente giurisprudenza amministrativa, condivisa dalla Cassazione penale, e cita Cons. St., sez. II, n. 7621 del 2024: la sanatoria non scaturisce automaticamente per il decorso del tempo, essendo necessario il pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori nonché il deposito di documentazione completa. Il termine biennale decorre da quando le carenze sono eliminate, ponendo l’amministrazione in condizione di esaminare compiutamente la domanda.

Nel caso concreto, l’assenza del parere ex art. 55 cod. nav., imposto dal vincolo demaniale per la parte di opera in astratto sanabile, rende la documentazione inidonea a dimostrare la condonabilità. Non si è dunque formato il silenzio-accoglimento e la richiesta comunale del 2006 è legittima. Le ulteriori doglianze restano assorbite.

Il secondo motivo è comunque infondato. Il Collegio ritiene autonomo il potere di tutela del demanio marittimo rispetto a quello urbanistico del Sindaco: i due piani operano su interessi e finalità diverse e l’uno non elide l’altro. Il subentro della Regione siciliana nella gestione demaniale non esonera dalla preventiva autorizzazione del compartimento marittimo, richiamando il parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana n. 246.

Il terzo motivo, sull’edificabilità entro i 150 metri, è infondato per le ragioni già esposte. L’appello è respinto; le spese del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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