Rinnovo permesso soggiorno e condanna ex art 73 comma 5 dPR 309/90 (TAR Lombardia n. 1562 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 4, comma 3 e art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui ricomprende tra le ipotesi automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno anche il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, l’amministrazione non può più fondare il diniego sulla sola sussistenza della condanna. Il provvedimento che si limiti a considerare la condanna ex se ostativa, omettendo ogni valutazione in concreto della pericolosità sociale del richiedente, è illegittimo. Spetta all’autorità procedente verificare caso per caso la situazione concreta, anche in relazione al percorso di inserimento sociale, in ossequio al principio di proporzionalità letto alla luce dell’art. 8 CEDU.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino di nazionalità tunisina, ha impugnato il decreto con cui il Questore ha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, già valido sino al 17 novembre 2015. Il diniego si fondava su una condanna alla pena di mesi otto di reclusione e 1.500 euro di multa per violazione dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, con sospensione condizionale della pena.
Il ricorrente ha dedotto che si trattava di condanna per possesso di lieve quantità di hashish, qualificata ai sensi del quinto comma della disposizione, e che l’amministrazione aveva omesso di indicare la fattispecie autonoma di lieve entità, non automaticamente ostativa, e di valutare la pericolosità sociale. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 non ammette in Italia lo straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ovvero per reati inerenti agli stupefacenti; il successivo art. 5, comma 5, impone di rifiutare il rinnovo quando mancano i requisiti per l’ingresso e il soggiorno.
Secondo il consolidato orientamento richiamato dal Tribunale, in presenza di quelle condanne il diniego assumeva carattere rigidamente vincolato, senza spazio per valutazioni di pericolosità sociale, personalità e condotta di vita dello straniero, come affermato da Cons. Stato Sez. VI n. 415 del 2008 e n. 1803 del 2008.
Il TAR ricorda che tale automatismo è stato inizialmente ritenuto legittimo dalla Corte cost. n. 277/2014, che lo aveva ricondotto a un sistema bipartito di condizioni ostative, il secondo dei quali calibrato su tipologie di reati individuate ratione materiae. Su questo assetto è poi intervenuta la Corte cost. n. 88/2023, che ha dichiarato illegittimo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, nella parte in cui ricomprende tra le ipotesi ostative automatiche anche quella dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
Il ragionamento del Giudice delle leggi, recepito dal Collegio, si fonda sul minore disvalore del fatto di lieve entità e sulla non conformità dell’effetto ostativo automatico ai canoni costituzionali, risultando contrario al principio di proporzionalità, letto anche alla luce dell’art. 8 CEDU, escludere la possibilità di valutare la situazione concreta in relazione al percorso di inserimento nella società. Spetta dunque all’autorità procedente la valutazione caso per caso.
Applicando tali principi, il TAR rileva che la sentenza di condanna dichiara il ricorrente responsabile del delitto qualificato ai sensi del quinto comma dell’art. 73. Il decreto impugnato, tuttavia, si limita a considerare la condanna automaticamente ostativa, ritenendo espressamente di non dover procedere alla valutazione di pericolosità “in quanto assorbita nel giudizio di disvalore del fatto formulato dal legislatore”. Il provvedimento contravviene così ai principi affermati dalla Consulta. Il ricorso è pertanto accolto e l’atto impugnato annullato, con compensazione delle spese di lite in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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