Responsabilità del socio per debiti tributari della società estinta in caso di utili occulti (Cass. civ. Sez. Trib. n. 32475/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, la prova della riscossione di somme può trarsi dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in società a ristretta base; inoltre, stante la mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio in relazione agli utili occulti, deve ritenersi che la loro distribuzione sia avvenuta nello stesso periodo d’imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti. La percezione di somme rinvenienti dal bilancio finale di liquidazione non funge soltanto da tetto massimo dell’esposizione debitoria del socio, ma attiene in primo luogo a una condizione dell’azione, come tale demandata alla prova della parte attrice, e precisamente all’interesse ad agire.
Il Fatto
Una s.r.l., estinta e cancellata dal registro delle imprese il 14 marzo 2008, veniva accertata dall’Agenzia delle Entrate per maggiori ricavi nell’anno d’imposta 2007 (rettifica in aumento del prezzo di vendita di alcuni appartamenti). L’Ufficio notificava al socio unico della società estinta un atto impositivo con il quale accertava la sua responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, per il pagamento delle imposte dovute dalla società. Il socio impugnava l’atto, sostenendo di non aver ricevuto beni societari, né in assegnazione né in base al bilancio finale di liquidazione. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo i maggiori ricavi inferiori rispetto a quelli accertati dall’Ufficio. La Commissione tributaria regionale della Toscana confermava la decisione, rigettando gli appelli di entrambe le parti. Avverso tale sentenza, il socio proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Il Collegio richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 6070/2013) secondo cui, in caso di estinzione della società, i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione. Quanto all’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, la Corte afferma che la percezione di somme dal bilancio finale di liquidazione costituisce una condizione dell’azione (interesse ad agire) e non una questione di legittimazione, e che l’onere di provare la riscossione delle somme incombe sull’Amministrazione finanziaria, fermo restando che l’interesse ad agire può radicarsi anche nella sussistenza di beni e diritti non ricompresi nel bilancio finale.
La Corte richiama la giurisprudenza costante (Cass. n. 22692/2023, n. 28955/2020, n. 27791/2020, n. 16546/2019) secondo cui, in società a ristretta base, la prova della riscossione di somme ai fini della responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 può fondarsi sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo all’ente. Il dato oggettivo della ristretta compagine sociale è sufficiente a fondare la presunzione di distribuzione ai soci di utili accertati in capo alla società ma da questa non reinvestiti né accantonati, salva la prova contraria, il cui onere grava sul socio. La Corte precisa che, in caso di utili occulti, mancando una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio, la loro distribuzione si presume avvenuta nello stesso periodo d’imposta in cui gli utili sono stati conseguiti. La Corte enuncia il principio di diritto secondo cui la prova della riscossione di somme può trarsi dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in società a ristretta base, e che la distribuzione degli utili occulti si presume avvenuta nello stesso periodo d’imposta.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio della riscossione: l’Amministrazione finanziaria che agisca per la responsabilità tributaria del socio di una società estinta deve allegare la ristrettezza della base societaria e gli utili extracontabili accertati, per avvalersi della presunzione di distribuzione; il socio ha l’onere di provare di non aver ricevuto alcuna somma o bene, allegando documentazione che dimostri la destinazione diversa degli utili (es. reinvestimento, accantonamento).
- Eccezione di mancata riscossione: l’avvocato del socio convenuto per debiti tributari della società estinta non può limitarsi a eccepire la mancata riscossione di somme dal bilancio finale di liquidazione, ma deve provare che gli utili extracontabili, se accertati, non sono stati distribuiti al socio, ad esempio dimostrando che sono stati reinvestiti o che la società era in una situazione di crisi che non consentiva la distribuzione; in mancanza, la presunzione di distribuzione opera.
- Distribuzione degli utili occulti nel periodo d’imposta: per contestare la responsabilità, il socio deve provare che gli utili extracontabili non sono stati distribuiti nello stesso periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti, offrendo una prova contraria specifica (es. destinazione a riserva, utilizzo per copertura perdite); la mera assenza di deliberazione di bilancio non è sufficiente a escludere la distribuzione.
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