Responsabilità solidale Tarsu del gestore dei servizi comuni nel centro commerciale integrato (Cass. civ. Sez. V n. 3896 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei centri commerciali integrati e nei locali in multiproprietà la soggettività passiva della Tarsu va identificata in coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni è responsabile in solido, come si desume dall’art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che contrappone colui dal quale “la tassa è dovuta” (comma 1) a colui che ne “è responsabile” (comma 3). Il giudice di rinvio, quando la cassazione con rinvio sia stata pronunciata per vizi di motivazione su punti decisivi, può valutare liberamente i fatti già accertati e indagare su altri fatti, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi. La censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non può risolversi nella riproposizione di tesi difensive o argomenti probatori. Le spese di lite non sono dovute se la parte vittoriosa è rimasta contumace nella relativa fase processuale.
Il Fatto
La società contribuente ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania, in sede di rinvio, ha rigettato il suo appello confermando la legittimità di un avviso di pagamento emesso per la Tarsu dovuta per l’anno 2007. Il giudice del rinvio, esaminati i dati probatori, aveva ritenuto sussistente la responsabilità debitoria della contribuente, non risultando prova contraria che essa non fosse detentrice degli immobili o che la tassa fosse stata evasa dagli affittuari. Il ricorso si articola in quattro motivi: violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. per inosservanza del giudicato rescindente; erronea valutazione delle prove e degli artt. 9 e 10 dei contratti di affitto di azienda; violazione dell’art. 63, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 per difetto di prova del presupposto impositivo; illegittima condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. per non avere il giudice del rinvio colmato la lacuna istruttoria rilevata nella pronuncia rescindente. Il motivo è manifestamente infondato. I limiti dei poteri del giudice di rinvio, osserva la Corte, sono diversi a seconda che l’annullamento abbia accolto il ricorso per violazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione su punti decisivi. In quest’ultimo caso il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi. Il giudice di rinvio ha sottoposto a esame specifico tutti i dati probatori, pervenendo alla conclusione della responsabilità solidale ai sensi dell’art. 63, comma 3.
Quanto al terzo motivo, la Corte richiama il principio già enunciato: per i centri commerciali integrati la soggettività passiva va identificata in coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni è responsabile in solido. La ricorrente, riproponendo un mero argomento difensivo sul difetto di prova del presupposto impositivo, confligge con tale principio. Il giudice del gravame ha combinato l’esame delle clausole contrattuali con il dato di realtà accertato in distinto giudizio, e la conclusione probatoria non è censurabile in questa sede.
Il secondo motivo è inammissibile. Sotto il velo delle censure di nullità e di erronea valutazione delle prove, la ricorrente propone un non consentito riesame del merito. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ora astretto all’omesso esame di un fatto decisivo, che deve concernere un fatto storico la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti, oggetto di discussione tra le parti e decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in considerazione.
Il quarto motivo è fondato per quanto di ragione. Quanto al giudizio di legittimità, la pronuncia rescindente aveva rilevato che le parti intimate non avevano svolto attività difensiva, sicché la statuizione sulle spese è illegittima: il presupposto della condanna alle spese è che la parte vittoriosa le abbia effettivamente sostenute, non potendo il giudice attribuire il rimborso di spese attinenti a una fase in cui essa sia rimasta contumace. Diversa è la conclusione per il giudizio di rinvio, dove la controparte, seppure tardivamente, si è costituita e ha svolto attività difensiva, senza che dalla tardiva costituzione derivi alcuna conseguenza pregiudizievole al suo diritto di difesa ex art. 24 Cost. La Corte accoglie pertanto il quarto motivo, cassa la sentenza in relazione a esso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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