Restituzione degli atti al PM dopo la convalida dell’arresto è abnorme (Cass. pen. Sez. VI n. 1274 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttissimo, la mancata presenza dell’arrestato all’udienza per legittimo impedimento non osta alla convalida, essendo la non comparizione evenienza contemplata dall’art. 391, commi 3 e 7, cod. proc. pen., richiamati dall’art. 449 cod. proc. pen. L’impedimento può rilevare solo ai fini della successiva celebrazione del giudizio, quale causa di rinvio del dibattimento. Il giudice monocratico può restituire gli atti al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 558, comma 6, cod. proc. pen., solo se l’arresto non è convalidato. Pertanto, disposta la convalida, la restituzione degli atti integra una indebita regressione del procedimento e incide illegittimamente sulle modalità di esercizio dell’azione penale, configurando un atto abnorme.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Giudice monocratico, dopo aver convalidato l’arresto dell’indagato, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per l’ulteriore corso. Il giudice ha motivato il provvedimento con l’impossibilità di procedere al giudizio direttissimo per l’assenza dell’arrestato, ai sensi dell’art. 558 cod. proc. pen..

Dagli atti risulta che l’indagato si trovava presso il pronto soccorso di un ospedale per stato comatoso ed era stato ivi trattenuto per accertamenti. Il pubblico ministero deduce l’abnormità dell’ordinanza, perché il giudice, anziché procedere comunque al giudizio direttissimo ritualmente instaurato all’esito della convalida, avrebbe operato una illegittima regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ritiene il ricorso fondato. Il Collegio muove da un dato pacifico: in tema di convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttissimo, la mancata presenza dell’arrestato per legittimo impedimento non impedisce al giudice di provvedere alla convalida in presenza dei requisiti di legge. La possibile non comparizione è infatti espressamente contemplata dall’art. 391, commi 3 e 7, cod. proc. pen., richiamati dall’art. 449 cod. proc. pen..

La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento, citando Sez. 6, n. 53850 del 2014, Sez. 3, n. 27128 del 2008 e il principio ribadito da Sez. 6, n. 2759 del 2023. Da quest’ultima si trae la precisazione che la mancata presenza può rilevare, nel caso di contestuale richiesta di giudizio direttissimo, solo ai fini della successiva celebrazione di detto giudizio, quale causa di rinvio del dibattimento.

Il passaggio decisivo riguarda l’art. 558, comma 6, cod. proc. pen., relativo al giudizio direttissimo nel rito monocratico. La norma consente al giudice di restituire gli atti al pubblico ministero solo quando l’arresto non è convalidato, salvo che l’imputato e il pubblico ministero consentano comunque alla celebrazione del giudizio. Ne deriva che, una volta intervenuta la convalida, la restituzione degli atti determina una indebita regressione del procedimento.

Il Collegio richiama anche la propria pronuncia Sez. 6, n. 30600 del 2024, che ha qualificato come abnormità strutturale il provvedimento con cui il giudice, investito della richiesta di convalida e di giudizio direttissimo, dopo aver convalidato l’arresto, disponga senza motivazione la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda nelle forme ordinarie. Il vizio non si risolve in mera illegittimità, ma nello stravolgimento dell’ordinato assetto procedimentale, in violazione del principio di ragionevole durata del processo.

Nel caso concreto l’impedimento dell’imputato avrebbe potuto determinare il rinvio dell’udienza deputata alla celebrazione del giudizio direttissimo, ma non la restituzione degli atti al pubblico ministero. Sussiste dunque l’abnormità denunciata e l’ordinanza va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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