La fungibilità delle pene espiate esclusa per il reato permanente (Cass. pen. Sez. 1 n. 13075 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l’espiazione senza titolo. In tal caso, ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., sono computabili soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato, ossia dopo la cessazione della permanenza. La detenzione sofferta prima di tale momento non può essere utilizzata in fungibilità, in quanto la pena deve seguire, e non precedere, il reato.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione presso la Corte d’appello di Napoli aveva accolto l’istanza del condannato volta a computare, ex art. 657 cod. proc. pen., la detenzione sofferta tra il 4 ottobre 2006 ed il 24 febbraio 2009 per un reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 quale espiazione della pena inflitta per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il giudice aveva ritenuto che il reato permanente di cui all’art. 74, la cui imputazione indicava la consumazione “fino al febbraio 2009”, fosse cessato al 1° febbraio 2009, rendendo utilizzabile in fungibilità l’intero periodo di detenzione sofferto.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo che la detenzione fungibile poteva essere soltanto quella successiva alla cessazione del reato permanente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando il principio consolidato per cui l’istituto della fungibilità non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l’espiazione senza titolo. Nel caso di specie, infatti, il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 era cessato il 1° febbraio 2009, mentre la detenzione senza titolo era stata sofferta a partire dal 4 ottobre 2006.
La Suprema Corte ha evidenziato che, secondo la lettera dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., sono computabili soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato. L’espiazione antecedente alla cessazione della permanenza risulta, pertanto, precedente alla commissione del reato e non può essere considerata fungibile.
La Corte ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2014, che ha chiarito come lo sbarramento temporale della norma risponda all’esigenza di evitare che la fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati e alla fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena segua, e non preceda, il reato.
La Corte ha concluso che solo la frazione di espiazione compresa tra il 1° febbraio ed il 24 febbraio 2009 era successiva alla cessazione del reato, mentre per tutto il periodo antecedente l’applicazione della fungibilità era esclusa. L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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