Rinuncia ai motivi di appello preclude il proscioglimento ex art. 129 cod. (Cass. pen. Sez. VII n. 25850 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento ex art. 599-bis cod. proc. pen., una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, il giudice deve limitare la propria cognizione ai motivi non rinunciati e non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. La rinuncia determina una preclusione processuale che impedisce di prendere cognizione di quanto non è più devoluto, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato. Le pene accessorie conseguono ope legis alla condanna, nella misura predeterminata dal legislatore, quando la pena concordata supera i tre anni di reclusione, restando irrilevanti i profili di dosimetria e di motivazione.
Il Fatto
Due imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 21 novembre 2025, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.
Il primo ricorrente deduce, con unico motivo, il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Il secondo, cui in primo grado era stata applicata l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, lamenta l’applicazione nei suoi confronti dell’interdizione per la durata di anni cinque, sebbene non prevista nel negozio processuale e in assenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo del primo ricorrente, incentrato sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il principio è che l’effetto devolutivo dell’impugnazione opera nei limiti dei motivi non rinunciati: una volta intervenuta la rinuncia, il giudice non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dalla norma.
La rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non devoluto. Ne segue l’inammissibilità del ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato, in analogia a quanto si afferma a proposito della sentenza resa in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte richiama, a sostegno, Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009 e Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, tutte in tema di limiti al sindacato in presenza di rinuncia ai motivi.
Quanto al secondo ricorrente, la Corte rileva che, essendo la pena concordata superiore ad anni tre di reclusione, le pene accessorie conseguono ope legis alla condanna ai sensi dell’art. 29 cod. pen., nella misura predeterminata dal legislatore e anche se non previste nel patto. Ne deriva l’irrilevanza dei richiami agli artt. 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen.
La Corte aggiunge che l’accoglimento del motivo sulla misura della pena applicata implica la rinuncia a ogni differente motivo di censura, con riflessi sui limiti del sindacato nelle sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., come affermato da Sez. 7, ord. n. 12266 del 30/01/2026 e Sez. 7, n. 6633 del 16/01/2025. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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