Omesso versamento della cauzione e redditi illeciti: rilievo ai fini dell’esigibilità (Cass. pen. Sez. 1 n. 12810 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 il mancato versamento, nel termine stabilito, della cauzione disposta ai sensi dell’art. 31 del medesimo decreto. La colpevolezza, trattandosi di reato omissivo, si declina in rapporto all’esigibilità della condotta, con la conseguenza che la materiale impossibilità di provvedere, dipesa da mancanza di disponibilità economica, esclude la rimproverabilità. Tuttavia, la verifica della capacità economica non può trascurare i redditi di provenienza illecita nella disponibilità del prevenuto: la loro riconosciuta sussistenza costituisce indice dimostrativo della possibilità di adempiere e della volontà di non farlo, rendendo la certificazione ISEE, originata da autodichiarazione, prova non decisiva nel processo penale.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, con rito abbreviato, aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, per non aver ottemperato all’obbligo di versamento della cauzione di 1.000,00 euro entro trenta giorni dalla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Il giudice di merito, valorizzando l’attestazione ISEE da cui emergevano redditi insufficienti a garantire un’esistenza dignitosa negli anni 2021 e 2022, aveva desunto che l’imputato avesse fatto ricorso a redditi di provenienza illecita per il proprio sostentamento. Da tale premessa, rilevata la mancanza di dati idonei a superare il dubbio sulla concreta possibilità di provvedere al versamento, era pervenuto all’assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore della Repubblica, ravvisando nella sentenza impugnata una motivazione intrinsecamente contraddittoria. Il Tribunale aveva, infatti, desunto l’avvenuto ricorso a redditi illeciti da parte del prevenuto ma aveva poi considerato tale circostanza irrilevante ai fini della verifica della sua capacità economica, obliterando il principio secondo cui la natura, lecita o illecita, dei redditi non assume rilievo per ponderare l’esigibilità della prestazione.
La Corte ha ribadito che il reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 svolge una funzione rafforzativa degli obblighi imposti con la misura di prevenzione e soggiace alle ordinarie regole in tema di colpevolezza, che si declina anche in rapporto all’esigibilità della condotta. La mancanza di disponibilità economica in capo all’obbligato comporta l’esenzione da responsabilità, come già affermato da precedenti giurisprudenziali quali Sez. 1, n. 28574 del 2025 e Sez. 1, n. 51874 del 2019.
Tuttavia, la Corte ha precisato che la riconosciuta disponibilità di redditi di natura illecita, oltre a essere un indice generale di dedizione al delitto, costituisce dimostrazione della capacità reddituale del prevenuto e della sua possibilità di versare la cauzione, rilevando così anche la volontà di non adempiere. In questa direzione, la mera produzione della certificazione ISEE non integra una prova rilevante e di per sé esaustiva dell’assenza di reddito, poiché la sua redazione origina da autodichiarazione e non può influenzare in modo decisivo la dialettica probatoria del processo penale.
La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Bari in diversa persona fisica, affinché proceda a nuovo giudizio con motivazione aderente ai principi enucleati.
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Nota della Redazione
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